Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23604 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 994/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
A.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3358/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di A.V., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2009, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo che, ferma restando la decadenza per i versamenti nei 48 mesi antecedenti all’istanza di rimborso, per le altre annualità non sussistessero i presupposti impositivi in quanto, nella specie, l’attività professionale non era dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di una sola segretaria.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
L’unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è manifestamente infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante ai fini impositivi la presenza di una segretaria, è immune da censure.
Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016