Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23604 del 17/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 23604 Anno 2013
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 21842-2010 proposto da:
MORETTI VANDA MRTVND45R69L117P, già elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato ISABELLA PARISI, rappresentata
e difesa dagli avvocati PASSONI LUCA, STENDARDO
GIOVANNI, PRAGLIOLA ORIANA, giusta delega in atti e da
2013
2282

ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

I
contro
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA

Data pubblicazione: 17/10/2013

RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrentE –

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUASPARTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 348

ertzstA;I,
1C.209
della STE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 22/06/2010 r.g.n. 291/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

nonchè contro

RG. n. 21842/10

é

Ud. 26.6.2013

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata in data
22 giugno 2010, in riforma della pronuncia di accoglimento di
primo grado, ha rigettato la domanda proposta nei confronti del
Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto comprensivo di Acquasparta
da Moretti Wanda, facente parte del personale ATA
(Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) ed inquadrata nel nuovo
profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo
la previsione del CCNL 26 maggio 1999.
La domanda era volta ad ottenere il riconoscimento del
diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera
anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data
di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il
sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15 marzo
2001.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
dipendente sulla base di due motivi. Il Ministero ha resistito con
controricorso. L’Istituto comprensivo di Acquasparta è rimasto
intimato.
2.

La presente sentenza è redatta con motivazione

semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla
deliberazione in camera di consiglio.
3.

La ricorrente denunzia plurime violazioni dei CCNL

Comparto Scuola del 4 agosto 1995, del 26 maggio 1999, del 15
marzo 2001 e del 24 luglio 2003 nonché insufficiente motivazione
su un punto decisivo della controversia.

IN FATTO E IN DIRITTO

2

Deduce, in sintesi, che è errata la sentenza impugnata per
avere ritenuto applicabile l’art. 8 CCNL del 15 marzo 2001, che
prevede, in base al criterio della “temporizzazione”, una anzianità
di servizio convenzionale che non tiene conto di tutti gli anni di
lavoro prestati nel comparto scuola, disposizione questa ritenuta
del 1988, art. 4, in materia di ricostruzione di carriera.
La figura del direttore dei servizi generali e amministrativi, di
nuova istituzione, altro non è se non la stessa figura professionale
di responsabile amministrativo, con accresciute competenze, alla
quale deve essere riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed
economici, alla stregua della disciplina collettiva sopra citata,
l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-ruolo nelle precedenti
fasi del rapporto di lavoro.
In particolare, l’art. 142 CCNL del 2003, nello stabilire, in
attuazione dell’art. 69 d. lgs. n. 165/01, l’inapplicabilità al
comparto scuola delle norme generali e speciali del pubblico
impiego vigenti al 13 gennaio 1994, ha individuato espressamente
al n. 8, per la parte che qui interessa, la perdurante vigenza
dell’art. 66, commi 6 e 7, CCNL 1995 e delle norme generali e
speciali in materia di ricostruzione della carriera del personale dei
servizi ausiliari tecnici e amministrativi ivi richiamate.
4. Il ricorso non è fondato, dal momento che la decisione della
Corte territoriale è conforme al consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL

9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del
personale del comparto scuola – regola il trattamento economico
spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo
professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in
sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto
scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale,
la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in

norma speciale in deroga a quella generale di cui al D.P.R. n. 399

3

qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme
imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il
profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di
trattamento» (v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912, 24913, 24914
nonché numerose altre conformi in pari data nonché, nello stesso
2011 n. 4141, Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, Cass. 31 gennaio
2013 n. 2271, secondo cui “In tema di personale del comparto

scuola, l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL 24 luglio 2003 relativo al
quadriennio normativo 2002/ 2005 ed al primo biennio economico
2002/2003, che richiama l’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto
1995, che a sua volta richiama l’art. 4 del d.P.R. 23 agosto 1988 n.
399, non trova applicazione nel primo inquadramento del profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi
istituito dall’art. 34 del CCNL Comparto Scuola 26 maggio 1999,
posto che per esso valgono le regole fissate dall’art. 8 del CCNL
relativo al secondo biennio economico 2000/ 2001 del personale del
Comparto Scuola del 9 marzo 2001 e dell’art. 87 del citato CCNL 24
luglio 2003).
Ritenendo questa Corte di dare continuità al suddetto
orientamento, il ricorso deve essere rigettato, previa condanna
della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio a favore
del Ministero resistente, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’Istituto comprensivo
Acquasparta, rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a
favore del Ministero dell’Istruzione, delle spese del presente
giudizio, che bela in 2.500,00 per compensi professionali, oltre
le spese itagra a debito.
Così deciso in Roma in data 26 giugno 2013.

ordine di idee, Cass. 1 marzo 2010 n. 4885, Cass. 21 febbraio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA