Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23604 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GESTIONI PATRIMONIALI srl in liquidazione, già IGM 1 srl,

rappresentata e difesa dall’avv. TINELLI Giuseppe, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in via delle Quattro Fontane n. 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA. DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– resistenti –

e

MONTEPASCHI SERIT spa, concessionario della riscossione dei tributi

per la provincia di Siracusa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione 07, n. 184, depositata il 20 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Giovanni Gireni per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Gestioni Patrimoniale in liquidazione, già IGM 1 srl, propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Siracusa, ha ritenuto che la cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di somme a titolo di IRPEG e ILOR, e di sanzioni e di interessi, all’esito del controllo della dichiarazione per l’anno 1996, era stata notificata tempestivamente alla srl IGM 1 Impresa Generale Manutenzioni srl il 19 settembre 2002, essendo stato consegnato il ruolo al concessionario per la riscossione il 25 maggio 2001.

La notifica della cartella era stata infatti eseguita in un momento in cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 era stato modificato e non erano previsti termini di scadenza per la notifica.

E ciò, considerando che con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 9 i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate per gli anni dal 1994 al 1998 erano stati prorogati al 31 dicembre 2000, e che nella specie i ruoli erano stati formati e resi esecutivi entro tale data.

L’amministrazione non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

La Montepaschi SERIT spa non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la contribuente deduce l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della decisione che abbia reso una pronuncia in relazione alla sola tardività della notifica, vizio proprio della cartella, e quindi censura sentenza d’appello che, in assenza di impugnazione del concessionario, non abbia rilevato la mancanza di legittimazione e di interesse ad impugnare dell’Agenzia.

Il motivo è infondato, in quanto “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’Impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (Cass. n. 22939 del 2007, n. 369 del 2009 e n, 14032 del 2011).

Con il secondo motivo assume che l’allegazione da parte dell’Agenzia di una data di consegna del ruolo al concessionario diversa (“25 maggio 2001”) da quella (“nell’anno 2000”) dedotta dal contribuente – di guisa da non essere violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella formulazione successiva all’abrogazione del termine di quattro mesi – sia avvenuta per la prima volta in appello e sia perciò motivo nuovo.

Con il terzo motivo lamenta omessa pronuncia e vizio di motivazione in ordine alle eccezioni concernenti la data della consegna del ruolo e la normativa conseguentemente applicabile.

Con il quarto motivo si duole dell’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione alla data dell’effettiva consegna del ruolo al concessionario. La decorrenza dei detto termine di quattro mesi comporterebbe l’inapplicabilità della disciplina transitoria recata dal D.L. n. 106 del 2005, dovendo considerarsi il rapporto esaurito.

In subordine, viene sollevata eccezione di legittimità costituzionale della normativa recata dal “regime transitorio” previsto dal D.L. n. 106 del 2005.

Anche il quarto motivo è infondato, in quanto “il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora – sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice” (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006).

L’esame del secondo e del terzo motivo è conseguentemente assorbito.

Quanto all’eccepita illegittimità costituzionale del regime transitorio del D.L. n. 106 del 2005, il rilievo appare manifestamente infondato, atteso che i termini ivi fissati per il passaggio dal previgente sistema, censurato dal giudice delle leggi per la sua indeterminatezza, a danno delle ragioni di tutela del contribuente, ed il nuovo quadro normativo, anche in relazione ai termini fissati all’amministrazione per l’accertamento, non si palesano come irragionevoli.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sulla dedotta mancata instaurazione del contraddittorio, prima dell’iscrizione a ruolo, “prevista a pena di nullità della stessa iscrizione a ruolo” dalla L. 7 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5.

Il Collegio osserva che “alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 2313 del 2010).

Ed in proposito si rileva come questa Corte ha affermato che “in tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” (Cass. n. 795 del 2011, n. 26316 del 2010).

Vanno pertanto rigettati il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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