Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23603 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 27/10/2020), n.23603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15936-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA al CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato Romano

Vaccarella che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CO.SA., elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13665/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 5/7/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Co.Sa. citava in giudizio T.R. chiedendo che il giudice adito, il Tribunale di Firenze, pronunciasse sentenza costitutiva ex art. 2932, disponendo in suo favore il trasferimento della proprietà di due appartamenti siti in (OMISSIS), e oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti.

Assumeva di aver saldato l’intero prezzo convenuto, pari a Lire 250.000.000, di cui Lire 140.000.000 corrisposti all’atto della conclusione del preliminare e per la parte restante mediante assegni di cui produceva fotocopia.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava di aver ricevuto il saldo del prezzo a mezzo dei titoli versati in atti, rilevando come gli assegni, per l’importo di Lire 134.100.000, costituivano la maggior parte dell’acconto ricevuto al momento della stipula del contratto preliminare, il quale era integrato per il residuo con un versamento in contanti di Lire 5.900.000.

Il Tribunale deferiva al Co. giuramento suppletorio e l’attore all’udienza del 20 maggio 2004 giurava di aver versato il saldo del prezzo con gli assegni prodotti in copia.

Precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

Proponeva appello il convenuto e, nel contraddittorio con l’attore, vittorioso in primo grado, la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata l’11 maggio 2011, dichiarava inammissibile l’appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 c.p.c..

Il giudice del gravame rilevava che successivamente alla prestazione del giuramento i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate all’udienza del 29 ottobre 2003 e osservava che dopo detta udienza il difensore dell’appellante aveva depositato una memoria in cui si era limitato a richiedere la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale vertente sulla falsità del giuramento prestato, e a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dal giurante. Ne aveva tratto la conclusione che il proponente l’impugnazione avesse prestato acquiescenza all’ammissione della prova, avendo mancato di sollevare contestazioni a tale riguardo sia all’udienza di precisazione delle conclusioni che nella successiva memoria conclusionale. Aggiungeva la Corte di merito che, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, l’appello si manifestava infondato, dal momento che il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la consegna del denaro, ma non adeguatamente dimostrata l’imputazione del versamento, che poteva quindi provarsi mediante il giuramento suppletorio deferito.

Contro questa sentenza ricorreva per cassazione T.R. con un’impugnazione affidata a due motivi cui resisteva con controricorso Co.Sa..

Questa Corte con la sentenza n. 13665 del 5 luglio 2016 dichiarava il ricorso improcedibile, in quanto il ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione.

Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.A., quale erede di T.R., deceduto in data (OMISSIS), sulla base di un motivo.

Co.Sa. resiste con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 8717 del 29 marzo 2019 la causa è stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto in ordine all’applicabilità della riduzione del termine per proporre revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione come disposta dalla L. n. 197 del 2016, ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della novella ovvero a tutti i ricorsi depositati in data successiva all’entrata in vigore della legge in esame.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 8091 del 23 aprile 2020, hanno affermato il principio di diritto per cui il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, dalla L. n. 197 del 2016, si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, e per l’effetto, atteso che il ricorso era stato proposto in data 20 giugno 2017 avverso sentenza della Corte depositata il 5 luglio 2016, hanno rilevato la sua tempestività, rimettendo gli atti alla Sezione Sesta – 2 per il seguito, ex art. 142 disp. att. c.p.c..

L’unico articolato motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di fatto commesso dalla Corte, con la conseguente violazione degli artt. 369 c.p.c., laddove è stata riscontrata l’improcedibilità del ricorso, per l’omessa produzione della copia notificata della sentenza con relativa relata di notificazione.

Ritenuto che il ricorso non si palesa inammissibile e che pertanto debba essere trattato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione Civile.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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