Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23603 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2035-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTA SCAGLIONE;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO ANTICO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 659/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto da S.A. avverso ruolo esattoriale relativo a debito previdenziale Inps oggetto di pregressa cartella;

che la Corte territoriale fondava la decisione sul rilievo del maturarsi del termine prescrizionale quinquennale dopo l’intervenuta notifica della cartella, in assenza di atti interruttivi;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi;

che resiste S.A. con controricorso, mentre l’Inps è rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nella parte in cui disattende, senza fornire motivazione alcuna, l’eccezione di inammissibilità dell’azione per carenza di interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., osservando che in sede di appello era stato posto in evidenza che il ricorrente non aveva impugnato alcun atto di accertamento o esecutivo ma aveva ottenuto dagli uffici dell’Agente per la riscossione un estratto di ruolo, atto non impugnabile se non unitamente alle cartelle esattoriali ivi riportate che non gli siano state mai notificate;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè artt. 2953 c.c. e 2946 c.c., per avere ritenuto la prescrizione quinquennale piuttosto che decennale;

che la questione posta con il primo motivo di ricorso assume valenza nomofilattica, ritenendo la Corte di dover sottoporre a più approfondito vaglio l’orientamento espresso da questa sezione, da ultimo con Cass. n. 6723 del 07/03/2019, secondo cui ” In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.”;

il ricorso, pertanto, va rimesso alla quarta sezione di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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