Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23603 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 890/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,

62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO BETTINELLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2819/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, emessa il

18/02/2014 e depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Vincenzo Bettinelli, per il ricorrente, che si

riporta integralmente ai motivi scritti nel ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.A., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2008 al 2010, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo, diversamente dal primo giudice, che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente evidenziavano significativi importi di spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.

L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è manifestamente fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata, nel ritenere rilevante ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, unicamente l’entità delle spese sostenute dal contribuente per prestazioni di lavoro senza indagare sulle mansioni svolte dal dipendente, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà al riesame adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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