Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23602 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20766-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MARCHESE;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GENNARO

CASSIANI 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BATTAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE GULLO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 368/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 368/2017 aveva rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la decisione con la quale il tribunale di Palmi aveva accolto il ricorso di A.A. diretto alla declaratoria di prescrizione del credito relativo a 13 intimazioni di pagamento basate su altrettante cartelle di pagamento. La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, aveva ritenuto che, in applicazione di quanto statuito dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità n. 23397/2016, il termine di prescrizione applicabile al credito di cui alla cartella di pagamento in questione non era decennale ma quinquennale. A ciò conseguiva che il credito azionato con le intimazioni in questione era da ritenersi prescritto perchè consumato il termine quinquennale di prescrizione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate- Riscossione (subentrata ad Equitalia sud spa) proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso A.A..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine al principio di libera valutazione delle prove, per aver attribuito valore probatorio di atto facente fede sino a querela di falso dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale n. (OMISSIS). Conseguentemente era da ritenersi ingiustificato l’annullamento della intimazione di pagamento relativa alla predetta cartella.

L’Agenzia ha rilevato come, con riguardo alla intimazione (OMISSIS) relativa alla cartella n. (OMISSIS), la corte territoriale abbia violato il disposto dell’art, 116 c.p.c., in materia di libera valutazione delle prove, allorchè ha considerato la mancata notifica della cartella in assenza della prova in atti della stessa, ed ha conseguentemente annullato la intimazione, pur dando atto che il credito non era ancora prescritto. Sostiene il ricorrente di aver invece fornito la prova della notifica avendo depositato l’avviso di ricevimento corredato dei dati della raccomandata inviata relativa alla cartella.

2) Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate Riscossione rilevava la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 19 e 20.

L’agenzia ricorrente deduce la errata decisione della Corte territoriale in punto di mancata applicazione del termine decennale di prescrizione in caso di cartella esattoriale divenuta definitiva perchè non impugnata. In particolare, pur considerando la decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, ritiene che la prescrizione decennale non sia derivante dalla applicazione del disposto dell’art. 2953 c.c., in quanto pacificamente la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalla decisione richiamata, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 e D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 19 e 20 in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli. Le disposizioni in esame, a dire del ricorrente, preliminarmente attribuiscono (art. 17) effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, che dunque portano ad escludere i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle e poi, (artt. 19 e 20), prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all’agente della riscossione, da parte dell’ente creditore, dell’attività di recupero, individuerebbero, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita.

Risulta preliminare porre in rilievo la circostanza che l’Agenzia delle entrate è difesa da Avvocato del libero Foro e che la questione relativa alla ammissibilità di tale difesa ed alla rappresentanza in giudizio dell’Agenzia, a seguito della entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, è stata rinviata alle Sezioni Unite con ordinanza n. 18350/2019. Vista la predetta ordinanza ed in attesa della valutazione delle Sezioni Unite, si rinvia questa causa a nuovo ruolo.

P.Q.M

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’adunanza e successiva riconvocazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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