Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23602 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29997/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1805/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.A., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2004 al 2007, la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, non risultava un’autonoma organizzazione essendo irrilevante la presenza di una segretaria part-time.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio con rituali comunicazioni.

Il giudizio va dichiarato estinto avendo l’Agenzia delle Entrate depositato rituale rinuncia al ricorso.

Non vi è pronuncia sulle spese per non avere l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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