Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23602 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GESTIONI PATRIMONIALI srl in liquidazione, già IGM 1 srl,

rappresentata e difesa dall’avv. Tinelli Giuseppe, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma in via delle Quattro Fontane n. 15;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione 07, n. 71, depositata il 5 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato Alessandro Maddalo per la ricorrente e l’avv.

Giovanni Gireni per la controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettando l’appello dell’ufficio di Siracusa, ha ritenuto che la cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi relativi a tardivi versamenti di ritenute alla fonte, conseguente al controllo ed alla liquidazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis della dichiarazione per l’anno 1995, era stata notificata alla srl IGM 1 Impresa Generale Manutenzioni il 5 giugno 2001, e quindi oltre il termine individuato, a pena di decadenza, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”, nella specie avvenuta entro il 31 dicembre 2000.

E ciò, pur considerando che con la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 9 i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate per gli anni dal 1994 al 1998 erano stati prorogati al 31 dicembre 2000, e che nella specie i ruoli erano stati formati e resi esecutivi entro tale data.

La srl Gestioni Patrimoniale, in liquidazione, nuova denominazione assunta dalla IGM 1 srl, resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riunii, in guanto proposti nei confronti della medesima decisione.

Va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per inesistenza della relativa notifica, in quanto eseguita nel precedente studio del medesimo procuratore, dove era stato eletto domicilio in appello, e dove l’atto di impugnazione era stato consegnato a mani del figlio del detto procuratore, figlio colà residente.

Va infatti escluso che tra il destinatario della notificazione e la persona cui fu consegnato l’atto mancasse nella specie ogni collegamento o riferimento.

Questa Corte è orinai ferirà nel ritenere che “l’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo” (Cass. n. 27450 del 2005): e la nullità è sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario, come avvenuto nel caso in esame (Cass. n. 9528 del 2009, n. 11360 del 1999).

Con l’unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 come modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, come convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, l’amministrazione ricorrente assume che la notifica della cartella sarebbe stata tempestiva, perchè avvenuta entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il motivo è fondato, in quanto “il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora -sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, carne tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice” (Cass. n. 4745 e n. 1435 del 2006).

Con il ricorso incidentale condizionato la contribuente, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. 7 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4)”, assume che il giudice d’appello, che aveva dichiarato l’amministrazione decaduta dalla potestà impositiva per l’intempestività della notifica della cartella esattoriale, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, dedotta con appello incidentale, del mancato invito a fornire chiarimenti, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’esame del motivo di appello incidentale concernente la necessità dell’invito dei contribuente a fornire chiarimenti era rimasto assorbito dal rigetto dell’appello dell’amministrazione per la ritenuta tardività della notifica della cartella di pagamento.

Questa Corte ha chiarito come nel giudizio di cassazione sia “inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (Cass. n. 3796 del 2008, n. 9907 del 2010).

Il ricorso principale va pertanto accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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