Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23601 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32732-2018 proposto da:

D.R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TRULIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ROTONDI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Perugia confermava la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata per intervenuta prescrizione la domanda avanzata da D.R.O. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e del Ministero Istruzione Università Ricerca, nonchè dell’Università di (OMISSIS), dei quali ultimi era stata esclusa la legittimazione passiva), volta al riconoscimento dell’adeguata remunerazione, in conformità alle Dir. CE n. 76 del 1982 e Dir. n. 16 del 1993, e secondo quanto riconosciuto dalla L. n. 368 del 1999, per il periodo di specializzazione in pediatria svolto presso l’Università di (OMISSIS) dall’anno accademico 1995-1996, con conseguimento del diploma il (OMISSIS), sicchè al momento dell’instaurazione del giudizio la prescrizione era già maturata;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.R.O. sulla base di unico motivo;

resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, osservando che la prescrizione non era mai iniziata a decorrere in mancanza di una disciplina di attuazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370;

il collegio rileva, in mancanza di precedenti specifici quanto agli indicati periodi del corso specialistico, la valenza nomofilattica della questione posta dal ricorso, con conseguente necessità che la causa sia rimessa alla quarta sezione per la trattazione.

P.Q.M.

dispone che la presente causa sia rimessa alla IV sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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