Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23600 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. un., 27/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 27/10/2020), n.23600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente di Sezione –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21779-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA, con ordinanza n.

1110/2019 depositata il 16/7/2019 nella causa tra:

G.E., G.M., G.V.,

G.A., nella qualità di eredi di Gu.An.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, VODAFONE ITALIA S.P.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale BASILE TOMMASO, che ha concluso per

la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Gu.An. (successivamente deceduto, con conseguente subentro nella causa dei suoi eredi G.V., M., A. ed E.) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Arezzo, il Comune di Civitella in Val di Chiana, nonchè le compagnie telefoniche Vodafone Omnitel N. V., Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. (poi divenuta Telecom Italia s.p.a.). Lamentò l’illegittima occupazione di alcuni terreni che asseriva essere di sua proprietà, sui quali il Comune aveva autorizzato l’installazione di ripetitori di telefonia mobile, e chiese il risarcimento del danno. Chiese, in particolare, il risarcimento del danno per l’occupazione del sedime di una vecchia strada vicinale in disuso, sul presupposto che l’area fosse di sua proprietà, nonchè per l’invasione di altra fascia di terreno a seguito dell’errato posizionamento dei detti ripetitori.

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 923 del 2008, rigettò nel merito la domanda attorea.

In esito al giudizio di gravame, la Corte di Appello di Firenze dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

2. – Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, quest’ultimo, con ordinanza del 16/07/2019, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d’ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59 comma 3 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Le parti, che hanno avuto rituale comunicazione dell’ordinanza del T.A.R., non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevata l’ammissibilità del conflitto negativo promosso dal T.A.R. per la Toscana, essendo stato il medesimo sollevato alla prima udienza (art. 11 cod. proc. amm., comma 3), in un procedimento che risulta essere stato tempestivamente riassunto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte della Corte di Appello di Firenze.

2. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo di area di proprietà privata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).

Sulla base di tale principio, questa Corte Suprema ha affermato che, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un’ipotesi di c.d. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa), onde l’azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 18272 del 08/07/2019; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 25044 del 07/12/2016).

Nella specie, parte attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti dell’amministrazione comunale di Civitella di Val di Chiana, l’accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo che ha autorizzato l’installazione dei ripetitori di telefonia, nè ha rimproverato alla P.A. l’esercizio illegittimo del pubblico potere nei suoi confronti. Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale, asseritamente derivata dalla mancata osservanza dei confini della sua proprietà in occasione della installazione dei ripetitori di telefonia mobile, ossia un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza di potere.

Pertanto, il “petitum sostanziale”, quale emerge dalla dedotta “causa petendi”, depone chiaramente per la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.

Conseguentemente, va cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti dinanzi alla medesima.

Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo le parti svolto attività difensiva e, in ogni caso, in ragione della natura officiosa del presente giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 10/09/2014; rimette le parti dinanzi al giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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