Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23600 del 23/09/2019
Cassazione civile sez. I, 23/09/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18099/2015 proposto da:
Banca Popolare Puciliese – Società Cooperativa per azioni, in
persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, Via C. Mirabello n. 23, presso lo studio dell’avvocato
Natale Michela, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati Bernardini Alessandra, Dell’Anna Misurale Giuseppe,
Tavormina Valerio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
Bello Carburanti S.r.l., in persona legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Venticinque n. 6,
presso lo studio dell’avvocato Polimeno Laura, rappresentata e
difesa dall’avvocato Bruni Luca, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Banca Popolare Pugliese – Società Cooperativa per azioni, in persona
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via C. Mirabello n. 23, presso lo studio dell’avvocato Natale
Michela, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Bernardini Alessandra, Dell’Anna Misurale Giuseppe, Tavormina
Valerio, giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 381/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 03/06/2314;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/05/2019 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Bello Carburanti s.r.l. citò, innanzi al Tribunale di Lecce, la Banca Popolare, Pugliese, coop. p.a., e premesso di aver intrattenuto con detto Istituto un rapporto di apertura di credito in conto corrente acceso l’1.1.90 fino al 30.9.94 – rapporto proseguito fino al 31.12.99-, e che la banca applicò interessi ad un tasso ultralegale – mediante rinvio agli “usi su piazza” – con illegittimo conteggio di anatocismo trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto, chiese la condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente riscosse, previo accertamento della nullità della suddette clausole contrattuali.
Si costituì la Banca Popolare Pugliese, eccependo l’infondatezza della domanda. Con sentenza del 12.10.09, il Tribunale dichiarò la nullità parziale delle clausole contrattuali impugnate – per illegittima applicazione di un tasso d’interessi ultralegale, dell’anatocismo e della c.m.s. – condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 596.001,35, oltre agli interessi legali.
La Banca propose appello, mentre la Bello Carburanti s.r.l. presentò l’appello incidentale. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 14.5.14, accolse sia l’appello principale che quello incidentale e, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannò la Banca al pagamento della somma di Euro 513.251,51 oltre agli interessi legali, confermando la sentenza per il resto.
La Banca Popolare Pugliese ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo è dedotta l’erroneità della motivazione per relationem della sentenza impugnata avendo la Corte d’appello deciso in totale adesione alla c.t.u, senza alcun esame critico della stessa.
Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,2946,1815,1820,1843,1373,1826 e 1857 c.c., lamentando anzitutto che la Corte territoriale, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia aderito all’elaborato del c.t.u. il quale non aveva correttamente applicato l’art. 1194 c.c., nell’individuare i crediti liquidi ed esigibili della banca ai quali imputare i pagamenti eseguiti nel corso del rapporto di conto corrente.
Resiste la Bello Carburanti s.r.l. che ha proposto anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo attraverso cui è denunziata: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c., nonchè dell’art. 2938 c.c., per avere la Corte d’appello autonomamente rilevato la prescrizione, non eccepita dalla controparte; violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., per non aver la Corte d’appello dichiarato la decadenza dalla facoltà di proporre l’eccezione di prescrizione; l’illegittima introduzione dell’eccezione di prescrizione di cui non erano stati allegati i fatti costitutivi; violazione delle norme sul giusto processo e inapplicabilità della regola sull’overruling, in quanto relativa alle sole norme processuali e non anche a quelle sostanziali.
La Banca resiste al ricorso incidentale con controricorso e deposita memoria.
Il collegio osserva che con l’ordinanza di questa Corte, n. 27680/18, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione – rilevante ai fini del motivo di ricorso incidentale – delle modalità di deduzione dell’eccezione di prescrizione nei rapporti affidati, in ordine alla natura, solutoria o ripristinatoria, dei versamenti affluiti sui conti correnti.
Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa di tale decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019