Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23600 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI IMPRUNETA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato CANNAS LUCIANA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

TOGE SRL (immobiliare) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende con procura speciale notarile del Not. Dr. PAOLO LIZZA in

GENOVA, rep. n. 81028 del 19/05/2006;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La Immobiliare To.ge. s.r.l. impugnò, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Firenze, tre avvisi di liquidazione coi quali il comune di Impruneta aveva richiesto il pagamento di una maggiore ICI, per gli anni dal 199 8 al 2000 compresi, a seguito di intervenuta attribuzione, a un’unita immobiliare adibita ad abitazione, della rendita catastale definitiva, questa essendo risultata superiore a quella – presunta – sulla cui base era stata versata l’imposta.

Dedusse la società che nel 1986 l’immobile aveva subito variazioni tali da determinare una richiesta di revisione della rendita, e che, fino all’anno 2000, essa proprietaria aveva calcolato il valore imponibile sulla base di una rendita presunta, determinata, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, avuto riguardo a quella di fabbricati similari.

Aggiunse di aver utilizzato, in mancanza di attribuzione, una procedura Docfa, ma che il valore proposto era stato dall’ufficio del territorio rettificato nell’importo di Euro 3.625,53, e notificato nel giugno 2001. Sostenne di aver quindi presentato una nuova Docfa a fini correttivi, nel mese di luglio del medesimo anno, essendosi avveduta di un errore commesso all’atto della prima Docfa, quanto alla insistenza dell’immobile sull’intera (anzichè su una parte) della relativa particella catastale; e di aver proposto una rendita di Euro 3.307,91, non rettificata dall’amministrazione e divenuta, quindi, definitiva in esito alla scadenza dei termini previsti dal D.M. n. 701 del 1994.

Tanto considerato, la società eccepì, a sostegno dei ricorsi, l’illegittimità degli avvisi di liquidazione, in via principale, per il fatto di esser stati riferiti, in violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 ad annualità anteriori alla notifica della rendita catastale del giugno 2001; e, in via subordinata, perchè non coerenti con la rettifica apportata alla rendita a seguito della seconda Docfa, per il valore, divenuto definitivo, di Euro 3.307,91.

2. – I ricorsi furono accolti dalla commissione tributaria adita, con statuizione confermata in sede di appello. Invero la commissione regionale della Toscana, con la sentenza oggetto del presente ricorso, reputò che l’art. 74 cit. non assolvesse, come sostenuto dal comune, a una mera esigenza di pubblicità notizia, ma dovesse intendersi caratterizzato da un contenuto sostanziale in merito agli effetti dell’attribuzione della rendita, con connessa possibilità di procedere al recupero di maggiori imposte nei soli limiti di quanto stabilito, vale a dire per le attribuzioni di rendite adottate prima della data del 1 gennaio 2000, ancorchè non ancora notificate.

3. – Contro questa sentenza il comune di Impruneta ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un motivo.

La società ha resistito con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

La causa è stata chiamata una prima volta all’udienza pubblica del 18 maggio 2010, e lì rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione di diritto involta dall’interpretazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, e (soprattutto) della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 quanto agli immobili rientranti nel gruppo catastale D. A seguito di nuova fissazione d’udienza, anche il comune di Impruneta ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo il comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Traendo argomento dalla distinzione tra i concetti di “efficacia” e di “effetti” dell’atto attributivo di rendita catastale, sostiene, in sintesi, che soltanto la possibilità di procedere in base alla rendita accertata suppone la previa notifica della stessa, salvo restando che comunque, una volta che la rendita sia determinata, gli effetti debbono essere ritenuti retroattivi.

2. – Il motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Fermi gli elementi di fatto sopra evidenziati, la commissione regionale ha reso la decisione sul rilievo che la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, svolge una funzione da essa commissione definita “sostanziale” in merito agli effetti dell’atto attributivo della rendita, nel senso di potersi codesti effetti produrre solo a decorrere dalla notificazione al soggetto intestatario della partita.

Può invece osservarsi che – come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (v. sez. un. n. 3160/2011) – la citata previsione di cui all’art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell’art. 3 Cost. (e dell’art. 53), va intesa in diverso senso. In particolare nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l’intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo (“ai soggetti intestatari della partita”) una qualche forza costitutiva -con connessa efficacia ex nunc. Residua, in buona sostanza, una forza meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, sicchè l’inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” – su cui l’impugnata sentenza fa leva – se, da un lato, indicativo della impossibilità giuridica di utilizzare una rendita che non risulti previamente notificata, dall’altro non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta notificata) a fini impositivi, anche per annualità d’imposta anteriori (“sospese”, nel lessico impiegato dalle sezioni unite) ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso.

Dalla combinazione delle disposizioni ancora al momento vigenti fino al 31 dicembre 2006, stante la successiva abrogazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. a) – tali essendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, e art. 11, comma 1, – devesi pertanto evincere che, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal giudice d’appello, il “valore (..) determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti” produce effetti solo provvisori fino alla comunicazione e/o (dopo la L. n. 74 del 2000) alla notificazione della rendita attribuita; e che una simile comunicazione e/o (ratione temporis) notificazione dell’atto attributivo della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore dell’art. 74 detto) “di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla “rendita attribuita” (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione)” (così sez. un. n. 3160/2011).

3. – Una simile convincente affermazione può ben considerarsi espressione di principi generali, tali da superare la sede (attinente ai fabbricati iscritti in cat. D, caratterizzati dalla distinzione, ai fini dell’ICI, tra valore catastale e valore contabile) nella quale risulta dalle sezioni unite enunciata.

Per cui va confermato che, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto, come dedotto nelle specie, per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell’ici va sempre e comunque effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca di attribuzione e di notificazione.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata in applicazione del succitato principio di diritto.

4. – ciò fermo stante, è nella sentenza pacificamente affermato, in netta consonanza, d’altronde, con le originarie deduzioni della contribuente, che a seguito di una prima Docfa (D.M. 19 aprile 1994, n. 701), presentata dalla società nell’anno 2001, vi fu l’attribuzione di rendita di Euro 3.625,53, notificata nel giugno 2001 e non impugnata.

Donde codesta rendita venne a rendersi definitiva, appunto, per mancata impugnazione.

Da qui l’irrilevanza della seconda Docfa presentata nel successivo mese di luglio, in asserita rettifica di un errore formale.

La attribuzione sopra detta – in quanto supportata da funzione dichiarativa – determina che la rendita catastale è titolo per la liquidazione del maggior tributo anche per gli anni anteriori.

Giacchè la primitiva dichiarazione di rendita presunta – in coerenza con i principi desumibili dal succitato arresto delle sezioni unite – costituisce criterio di computo solo precario, destinato a cedere dinanzi alla definitività della rendita effettivamente attribuita sulla base delle emergenze enunciate in Docfa.

Legittimamente, quindi, il comune ha proceduto al recupero della maggiore imposta con gli impugnati avvisi di liquidazione, trattandosi di mera attività di controllo della regolarità dei versamenti effettuati dal contribuente.

Tutto questo emergendo dalla sentenza medesima, deriva che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Cosicchè alla cassazione può far seguito la decisione di questa Corte nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il rigetto dell’impugnazione originariamente proposta dalla società To.ge avverso gli avvisi di liquidazione.

5. – Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali relative ai gradi di merito.

Quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione.

Compensa le spese processuali quanto ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 2 00,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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