Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23600 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 09/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.09/10/2017),  n. 23600

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28683/2015 proposto da:

UNICREDIT BANK AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 284,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO (ALLEN

& OVERY – STUDIO LEGALE ASSOCIATO), che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORGOMANERO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato MARIANO PROTTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO EUGENIO COMBA, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

237/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO;

uditi gli avvocati Giuseppe Massimiliano DANUSSO e Mariano PROTTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/01/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Anna Maria SOLDI, il quale chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, affermi come la controversia

rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che la Unicredit Bank A.G, succursale di Milano, ha proposto dinanzi al Tar Piemonte una domanda di annullamento della Delib. n. 154 del 2014, con la quale il Comune di Borgomanero aveva disposto la caducazione, in sede di autotutela, di due pregresse Delib. (n. 84 del 2006 e n. 135 del 2006), con le quali era stato dato corso alla stipula di contratti cd. “derivati”;

– Che lo stesso istituto di credito ha proposto l’attuale regolamento preventivo di giurisdizione al fine di sentir dichiarare quella del giudice ordinario, ovvero, in subordine, quella del giudice amministrativo limitatamente alla cognizione dei profili di illegittimità procedimentale della delibera di annullamento – con esclusione di ogni conseguente determinazione in ordine alla sorte dei suddetti contratti;

– Che la delibera del 2014, nel premettere come l’annullamento fosse stato imposto dall’esigenza pubblicistica di eliminare i negativi effetti finanziari dei contratti derivati per le casse pubbliche, fondava la propria ratio decidendi sulla pretesa illegittimità dei due provvedimenti autorizzativi del 2006, perchè adottate dalla Giunta comunale in carenza di potere (causa la mancanza di autorizzazione preventiva del Consiglio comunale) e sul mancato esperimento di una pubblica gara – in difetto, comunque, dei necessari accertamenti istruttori, che avrebbero consentito una più piena e completa conoscenza della realtà e delle conseguenze economiche sottese alle convenzioni negoziali sottoscritte;

– Che l’odierna ricorrente sostiene in questa sede la radicale illegittimità della Delib. di annullamento del 2014, adottata in totale carenza di potere, volta che la sua funzione era esclusivamente indirizzata alla eliminazione di effetti giuridici negoziali prodottisi tra le parti in condizioni paritarie e sul piano privatistico, mancando del tutto, nella specie, la configurabilità di un qualsivoglia esercizio di potere autoritativo connesso all’eliminazione di (pretesi) vizi di legittimità del procedimento amministrativo conclusosi con la stipule dei contratti derivati.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

– Che il regolamento, così come proposto, deve dirsi ammissibile, contrariamente a quanto opinato da parte contro ricorrente (che cita, non pertinentemente, giurisprudenza di legittimità relativa a diversa fattispecie, in cui il regolamento di giurisdizione era stato proposto al solo fine di confermare quella del giudice preventivamente adito: onde l’impredicabilità di qualsivoglia ipotesi di “abuso del processo” per essersi la parte instante posta contra factum proprium), volta che la Unicredit, pur avendo impugnato l’atto ritenuto illegittimo dinanzi al Tar, chiede a questa Corte una pronuncia sulla giurisdizione manifestando ragionevoli (e non meramente defatigatori) motivi di incertezza sulla competenza giurisdizionale del giudice previamente adito, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dalla controparte (in termini, tra le altre, Cass. ss.uu. n. 22554/2014, 15237/2011 e 8515/1012), così mostrando ossequio ai principi del giusto processo intesi, tra l’altro, in termini di certezza ed effettività della tutela e di celerità di giudizio, destinato a proseguire sulla base di un accertamento definitivo sulla giurisdizione ad effetto panprocessuale;

– Che la competenza a conoscere della presente controversia appartiene al giudice ordinario, alla stregua del criterio della sua reale ed effettiva causa petendi;

– Che, nella specie, la contestazione mossa all’operato del Comune risulta quella di aver adottato una delibera in autotutela al solo scopo di rendere inefficaci ex post i rapporti scaturenti da contratti stipulati iure privatorum;

– Che, alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice (ex multis, Cass. ss.uu. 12901/2013, 19046/2010, 26792/2008), l’eventuale revoca o annullamento di una delibera autorizzativa della stipula di un contratto rientra tra le scelte discrezionali della P.A., mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la conclusione del contratto stesso, rispetto alla quale la stessa P.A. non conserva alcun potere d’imperio;

– Che l’annullamento in via di autotutela di atti qualificati come prodromici alla stipula di un contratto postula l’affermazione della giurisdizione amministrativa se, e soltanto se, si sia in presenza di atti realmente prodromici rispetto alla successiva contrattazione con il privato, e non anche quando esso non abbia la funzione di sindacare un atto di imperio appartenente alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale, bensì quella di sottrarsi ex post ad un impegno contrattuale;

– Che, in particolare, l’indagine devoluta al giudice della giurisdizione è volta ad indagare, in concreto, se il contratto costituisca l’esito di un procedimento amministrativo e se l’annullamento in aututela si configuri o meno come mezzo necessario per porre rimedio, ex post ed ex tunc, a vizi di legittimità di atti procedimentali prodromici – i.e. a volgere l’indagine sulla “causa concreta” dell’atto amministrativo, non dissimilmente, mutatis mutandis, da quanto richiesto al giudice civile con riguardo alla causa del negozio (Cass. 10490/2006) per predicarne la eventuale esistenza o nullità;

Che, nella specie, i contratti derivati sono stati stipulati all’esito di una trattativa privata, sì che non si è in presenza di atti dotati di autonoma valenza rispetto alle pattuizioni negoziali inseriti in un procedimento amministrativo prodromico, della cui legittimità è lecito sindacare ed eventualmente disporre in forza di un potere autoritativo di autotutela;

– Che la delibera di annullamento del 2014 ha la sola funzione di incidere su un rapporto sorto ab origine nella dimensione privatistica del contratto, non più rispondente, per cause sopravvenute (rispetto alle quali vanno eventualmente attivati gli idonei strumenti di tutela privatistica), così realizzando, in concreto, una sorta di (illegittimo) recesso unilaterale dal contratto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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