Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2360 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2360 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 28371-2015 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584 in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrentecontro

PELACANI MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, presso
2017
2345

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO CASACCI,
giusta procura speciale in calce al controricorso;

avverso la

sentenza n.

controricorrente-

1711/2014

1

della CORTE

Data pubblicazione: 31/01/2018

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

30/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELE FRASCA;

N

2

R.g.n. 28371-15 (c.c. 28.11.2017)

Rilevato che:
1. Il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione contro
Marco Pelacani, avverso la sentenza del 21 ottobre 2014, con la quale la
Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, con
cui l’azione era stata dichiarata prescritta e dopo la pronuncia di una
sentenza parziale di rigetto dell’eccezione di prescrizione, ha
condannato esso ricorrente al pagamento della somma di C 87.964,00

(oltre accessori) a titolo di risarcimento del danno per avere contratto
infezione da HCV a seguito di emotrasfusioni.
2. Al ricorso per cassazione, che propone due motivi, ha resistito con
controricorso il Pelacani.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e non sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre è pervenuta a mezzo
posta alla Cancelleria il 22 novembre 2017 una memoria del resistente.

Considerato che:
1. In linea preliminare va rilevato che la memoria fatta pervenire a
mezzo posta dal resistente è irrituale, atteso che è consolidato
l’orientamento, il quale, in assenza di estensione della previsione
normativa dell’art. 134 delle disp. di att. del cod. proc. civ., esclude che
il deposito della memoria ai sensi dell’art. 378, cui deve equipararsi la
memoria che si può depositare in relazione al procedimento camerale ai
sensi dell’art. 380-bis e 380-bis.1 cod. proc. civ., possa effettuarsi a
mezzo posta (ex multis: Cass. (ord.) n. 182 del 2011 e Cass. n. 7704
del 2016).
Ne segue che il contenuto della memoria – in cui si rappresenta che
sarebbe intervenuta transazione ai sensi dell’art. 27-bis del d.l. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, nella I. n. 114 del 2014 e si fa
istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere non può in alcun modo essere considerato.
Allo stesso modo ed a maggior ragione in assenza del rispetto
dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., circa la formalità della
,

Est. cbns. Raffaele Frasca

R,g.n. 28371-15 (c.c. 28.11.2017)

notifica del relativo elenco alla parte ricorrente, non possono in alcun
modo considerarsi i documenti allegati alla memoria e concernenti il
procedimento transattivo. Ciò quando pure si reputassero come
documenti relativi ad una sopravvenuta inammissibilità del ricorso per
carenza di interesse e, dunque, producibili ai sensi di detta norma.
2. Ne segue che deve procedersi alla trattazione del ricorso.

copia della sentenza impugnata che non è corredata da autenticazione e
ciò nemmeno, figurando per le sue caratteristiche estratta da fascicolo
informatico e pronunciata come documento informatico, ai sensi dell’art.
16-bis,

comma

9-bis,

del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con

modificazioni, nella I. n. 221 del 2012, nel testo che era in vigore al
momento della proposizione e del deposito del ricorso.
Tanto comporta l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369,
secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.
Peraltro, una copia autentica non risulta prodotta neppure da parte
resistente.
3. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.
La dichiarazione di improcedibilità, naturalmente, cristallizzando una
situazione che si correla al momento della scadenza del termine per il
deposito del ricorso, entro il quale doveva depositarsi la copia autentica,
non esclude la possibilità che la vicenda transattiva cui ha alluso parte
resistente possa, se consolidata, spiegare i suoi effetti.
Le spese del giudizio di cassazione, stante l’atteggiamento assunto
dal resistente con l’irrituale attività di deposito e ciò che ad esso è
sotteso, possono compensarsi.
P. Q. M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 30 novembre 2017.

E al riguardo il Collegio rileva che parte ricorrente ha prodotto una

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