Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2360 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13789-2014 proposto da:

PATRIZIA SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante p.t. Dott. C.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO ELIO DEL PRATO, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI CASERTA, in persona del Presidente On.le Z.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18, presso lo

studio dell’avvocato PIERLUIGI RIZZO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RICCARDO SGOBBO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FERRARA per delega;

udito l’Avvocato RICCARDO SGOBBO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con contratto del 1998 la Provincia di Caserta prendeva in locazione un immobile di proprietà della Patrizia s.r.l.; successivamente, il 25 ottobre 2004 l’amministrazione comunicava la sua volontà di recedere dal contratto, a far data dal 30 aprile 2005. Essa tardava però a riconsegnare i locali, quindi la locatrice comunicava che il contratto si era tacitamente rinnovato per altri sei anni e disertava i successivi incontri fissati dall’amministrazione per riconsegnare i locali. Nel 2008, la Patrizia otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione, per canoni non pagati in riferimento al periodo 5 luglio 2007 – 4 gennaio 2008, attesa la persistenza della locazione e della detenzione dell’immobile in capo all’amministrazione.

La Provincia di Caserta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, affermando di aver legittimamente esercitato il recesso e comunque l’impossibilità del rinnovo tacito della locazione. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, dichiarando non dovuta la rivalutazione monetaria.

L’appello della Provincia veniva invece accolto dalla corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, che riteneva provato che l’amministrazione avesse quanto meno effettuato una offerta non formale di riconsegna dell’immobile.

La società Patrizia s.r.l. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1463/2013 depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 17 aprile 2013, nei confronti della Provincia di Caserta.

Resiste la Provincia di Caserta con controricorso.

Sono in atti l’atto di costituzione di nuovo difensore nella persona dell’avv. Giovanni Gori, in sostituzione del precedente difensore avv. Del Prato, con procura a margine, e la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata successivamente dall’avv. Gori.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

In primo luogo, occorre puntualizzare che nè dell’atto di costituzione del nuovo difensore, nè della successiva memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dall’avv. Gori in luogo dell’avv. Del Prato per la ricorrente si può tener conto, in quanto la facoltà di inserire la procura a margine o in calce della memoria di costituzione del nuovo difensore, con potere autentica della firma da parte del difensore stesso, inserita nell’art. 83 c.p.c., comma 3, dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), si applica solo ai giudizi instaurati dopo la data del 4 luglio 2009, di entrata in vigore della predetta legge. Per i giudizi, come il presente, introdotti ben prima, vale la regola per cui la costituzione di nuovo difensore può avvenire previo rilascio in suo favore di procura notarile o di procura rilasciata con scrittura privata autenticata dal notaio.

Non si può tener conto quindi nè di tali atti nè della documentazione ad essi allegata.

Va esaminata, in via preliminare in quanto idonea a definire il giudizio, la questione della tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente.

Essa appare fondata.

La sentenza è stata depositata il 17 aprile 2013, laddove la notifica del ricorso per cassazione è stata tentata una prima volta il 21 maggio 2014 presso l’indirizzo del procuratore costituito, ove questo è risultato trasferito, quindi è stato effettuato un secondo tentativo, questa volta andato a buon fine, sempre al medesimo avvocato, nel nuovo indirizzo ove questi aveva trasferito lo studio indicando la variazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza, in data 1.8.2014.

La notifica del ricorso risulta pertanto tardiva, perchè portata a termine solo in data 1 agosto 2014, ben oltre il termine “lungo” fissato dall’art. 327 c.p.c., di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Neppure la parte ricorrente può utilmente pretendere di avvalersi, facendo riferimento alla data del primo tentativo di notifica, del principio di pronta riattivazione del procedimento notificatorio, invocabile solo se il primo tentativo non sia andato a buon fine per causa non imputabile, in quanto, come fissato da questa Corte con pronuncia a sezioni unite n. 14594 del 2016, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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