Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2360 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2360 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 26456-2011 proposto da:
DEGIAMPIETRO DANILLA DGMDNL49S57C372I, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 3, presso lo
studio dell’avvocato VINCENTI PIETRO CESARE, rappresentata e
difesa dagli avvocati PONTRELLI PAOLO, TARDINO
VINCENZO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –


contro

UFFICIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D’APPELLO DI TRENTO, DEGIAMPIETRO BRUNA,
DEGIAMPIETRO ANGELO, DEGIAMPIETRO LUCIA,
DEGIAMPIETRO VALENTINA, RASOM LUCIANA quale
amministratore di sostegno di DE FRANCESCO DAMA;
– intimati –

q-(53

Data pubblicazione: 04/02/2014

avverso il provvedimento N. 176/11 V.G. della CORTE D’APPELLO
di TRENTO del 16/06/2011, depositato il 21/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 26456 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento civile iscritto al R.G. 26456 del 2011
“Degiampietro Danilla ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte
d’Appello di Trento, con il quale è stato rigettato il reclamo da lei proposto ex art. 720 bis cpc e
confermata la misura dell’amministrazione di sostegno in favore di Degiampietro Daria disposta dal
giudice tutelare.

Il ricorso deve essere dichiarato estinto. Degiampietro Danilla ha inviato tramite fax alla cancelleria
di questa Corte la rinuncia un atto, datato 21 gennaio 2013 e sottoscritto dal solo difensore, con cui
dichiara di volere rinunciare al ricorso per cassazione. Secondo il costante orientamento di questa
Corte, la rinunzia al ricorso sottoscritta solo dal difensore del ricorrente e non anche da quest’ultimo,
produce tutti gli effetti di cui all’art. 391 cod. proc. civ., in quanto il difensore – ove la procura
rilasciatagli preveda la facoltà di transigere e conciliare – ben può ritenersi munito del mandato
speciale richiesto dal secondo comma dell’art. 390 cod. proc. civ., configurandosi la rinunzia al
ricorso come effetto ultimo e “naturale” dell’accordo transattivo o conciliativo (Cass. n. 15016 del
15/07/2005). Nel caso di specie la procura in calce al ricorso per Cassazione comprende il potere di
“…transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce…”. Ne consegue che il
giudizio di Cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, senza alcun
provvedimento in punto di spese di lite, dato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato estinto. Nulla
per le spese”.

Il Collegio, rilevato che è stato attestato il decesso di Daria Defrancesco, e che tale evento determina l’inammisibilità sopravvenuta del ricorso per carenza d’interesse secondo l’orientamento di questa Corte espresso nella pronuncia n. 12737 del 2011, così massimata : “Nel procedimento relativo
alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo
meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013
Il Presidente

Le parti intimate non hanno resistito.

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