Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2360 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 01/02/2011), n.2360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2126-2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato JULIANO LINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/01/07, rep. 72627;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1131/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/09/2006 r.g.n. 1103/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato PATTA GAETANO per delega MARINO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 28 settembre 2006, che, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il suo ricorso nei confronti dell’INAIL. Nel ricorso per cassazione egli espone che il C. in data 10 aprile 1996, conveniva dinanzi al Pretore di Paola l’INAIL al fine di “ottenere la rendita e l’indennità per l’inabilità temporanea a seguito di un infortunio sul lavoro, avvenuto in data 12 aprile 1995, causato dall’investimento di un’auto, durante lo svolgimento della sua attività di artigianale di falegname”.

Si aggiunge che “successivamente al deposito del ricorso avvenuto il 10 aprile 1998, l’INAIL con nota del 5 maggio 1998, contestava la richiesta in quanto sosteneva non provato l’asserito infortunio sul lavoro”.

Si aggiunge ancora che il C. chiedeva al giudice una CTU medico legale e in subordine che fosse ammessa la prova testimoniale tesa a dimostrare che l’infortunio era avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (ricorso pag. 2, ma dalla sentenza si desume che tale richiesta non venne formulata in subordine nel ricorso, bensì solo nel corso del giudizio, a preclusioni intervenute).

Il giudice ammetteva la CTU, e senza ammettere ed espletare la prova testimoniale, condannava l’INAIL alla costituzione di una rendita ed al pagamento della indennità per inabilità temporanea.

L’INAIL impugnava la sentenza eccependo che il pretore aveva ignorato la sua preliminare eccezione di insussistenza dell’occasione di lavoro e della riconducibilità nell’ambito della lavorazione artigianale protetta.

La Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello, rilevando la mancanza di prova sulla occasione di lavoro dell’infortunio e l’inammissibilità della relativa prova testimoniale richiesta non con il ricorso introduttivo, ma solo durante il corso del giudizio e quindi tardivamente.

Non riteneva fondata la tesi prospettata dal ricorrente per cui l’INAIL in sede amministrativa aveva mostrato di non contestare la natura di infortunio sul lavoro dell’evento, per due ragioni: perchè tale evenienza non potrebbe assurgere a motivo di esonero dall’obbligo di indicazione dei mezzi di prova in sede di ricorso giudiziario e perchè la contestazione venne comunque formulata anche in sede amministrativa con la nota del 5 maggio 1998.

Sottolineò che la richiesta di reiterazione non era ammissibile ai sensi dell’art. 437 c.p.c., stante la preclusione di ammissione di nuove prove in appello.

Accolse quindi l’appello, rigettando la domanda.

Il C. articola quattro motivi di ricorso. L’INAIL si difende con controricorso ed ha depositato una memoria.

Con i quattro motivi, da esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che la Corte, ritenendo non provata l’occasione di lavoro, in quanto la prova sul punto non venne chiesta con il ricorso introduttivo, ma solo in seguito, a prova ormai preclusa, avrebbe violato gli artt. 414, 420, 421 e 437 c.p.c..

In particolare sostiene che la Corte avrebbe errato perchè non ha tenuto in considerazione il fatto che al momento del deposito del ricorso vi era una ragionevole presunzione di non contestazione del fatto, e le sarebbe sfuggita la circostanza che la contestazione formulata dall’INAIL con la nota del 5 maggio 1998 è successiva al deposito del ricorso.

Si è, anche di recente, rilevato che, in generale, sussiste “piena autonomia tra accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi” (Cass. 7448/2010).

In ogni caso, l’applicazione del criterio della ragionevole presunzione di non contestazione attiene al merito della decisione e non può essere rivalutata in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, il ragionamento della Corte è conforme alle regole del processo del lavoro e la motivazione è coerente.

Quanto alle altre norme che si assumono violate, come si è precisato in una lunga e costante serie di precedenti, i poteri d’ufficio del giudice del lavoro, tanto in primo che in secondo grado, non sono funzionali al superamento di preclusioni già verificatesi e la parte che ha omesso di formulare le richieste istruttorie nei termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito non può assumere che siano state violate le previsioni degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c. per il fatto che il giudice non ha ritenuto di esercitare i suoi poteri officiosi.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Nulla sulle spese, considerata la materia e il fatto che il giudizio è iniziato prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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