Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 236 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 20/07/2016, dep.10/01/2017),  n. 236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10121-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO OCCHIUTO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

SPA, in persona del suo amministratore delegato e procuratore

dott.ssa F.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA PANDARESE,

PAOLA GIORDANO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 225/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato CORRADO SGROI per delega;

udito l’Avvocato FABIO CAIAFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso, la condanna aggravata alle spese

e la statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata nell’anno 1999, C.G. esponeva che suo marito, Ce.Ca., aveva stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. un contratto di mutuo per Lire 200.000.000; nella stessa data il Ce. aveva aderito alla convenzione collettiva di assicurazione stipulata dal predetto istituto di credito, per conto dei propri clienti mutuatari, con BNL VITA S.p.a. per la copertura assicurativa del pagamento del mutuo ed aveva indicato quale beneficiaria, in caso di premorienza, la medesima C.; il (OMISSIS) il Ce. era deceduto e la BNL VITA, richiesta dall’attrice di dare esecuzione alle prestazioni previste dalla polizza assicurativa, aveva eccepito il mancato perfezionamento del contratto assicurativo, per mancata sua adesione.

Tanto premesso, la C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, BNL VITA S.p.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. chiedendo la condanna di BNL VITA S.p.a. a dare esecuzione alla polizza assicurativa, estinguendo il mutuo contratto dal Ce. con Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e corrispondendo l’eccedenza all’attrice, quale beneficiaria.

BNL VITA S.p.a. si costituiva e contestava la domanda attorea, eccependo il mancato perfezionamento del contratto di assicurazione stante la sua mancata accettazione e, in subordine, l’inefficacia del contratto in relazione al mancato pagamento dei premi assicurativi. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. restava contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza del 9 febbraio 2006, rigettava la domanda, ritenendo il mancato perfezionamento del contratto di assicurazione in questione e compensava per intero tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale decisione la C. proponeva appello, cui resistevano sia BNL VITA S.p.a. che Banca Nazionale del Lavoro S.p.a..

La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata in data 26 marzo 2013, rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a..

L’intimata Banca nazionale del Lavoro S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1888 e 1341 c.c. Nonchè omessa ed insufficiente motivazione su tale punto della controversa”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che tra il Ce. e BNL VITA S.p.a. non si è mai perfezionato il contratto di assicurazione in questione, non essendo intervenuta la conferma scritta da parte della predetta società assicuratrice della conclusione del contratto, prevista nella convenzione in osservanza della prescrizione dell’art. 1888 c.c..

Sostiene la ricorrente che la norma appena citata “sconfesserebbe” totalmente “l’impostazione” seguita dai giudici di merito; inoltre la sentenza impugnata sarebbe altresì “sconfessata” da un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola “con riserva di accettazione da parte della direzione”, o altra analoga contenuta in un contratto di assicurazione, non limita la responsabilità dell’assicuratore; rappresenta che tale clausola, nella specie, non sarebbe stata neppure confermata per iscritto con la doppia sottoscrizione di cui all’art. 1341 c.c. e lamenta che la decisione della Corte di merito su tale punto sarebbe illegittima e la motivazione sarebbe omessa, insufficiente e contraddittoria.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo della controversia”, la ricorrente sostiene che BNL VITA S.p.a. avrebbe violato il principio di correttezza e buona fede. In particolare la C. si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto della sottoscrizione della “scheda di adesione” che, a suo avviso, avrebbe costituito “un documento probatorio tipico del contratto di assicurazione, ma anche del contratto di mutuo” stipulato dal Ce., avente immediata efficacia in quanto, come previsto nella sintesi della convenzione, la copertura assicurativa “scatta comunque automaticamente alla data di erogazione del mutuo, la società ha la facoltà, al ricevimento ed esame della documentazione sanitaria completa o in caso di mancata presentazione della stessa di far cessare la copertura entro 30 giorni dalla avvenuta erogazione del mutuo”. Rappresenta inoltre la ricorrente che, dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e di sottoscrizione della scheda di adesione al contratto di assicurazione e sino alla data di decesso del Ce., a quest’ultimo non sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione volta a non accettare l’accordo assicurativo; inoltre nè il Ce. nè la ricorrente sarebbero mai stati informati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ovvero dalla BNL VITA S.p.a. di una richiesta diretta ad ottenere esami medici supplementari nei confronti del mutuatario assicurato. Ad avviso della C., quindi, la Corte di appello avrebbe erroneamente fatto riferimento in sentenza alla corrispondenza intervenuta tra le parti, in quanto, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, emergerebbe che la corrispondenza in parola sarebbe intercorsa solo tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e BNL VITA S.p.a. mentre alcuna richiesta sarebbe stata inoltrata al Ce., sicchè un eventuale “comportamento negligente ed impedito” sarebbe da addebitare alle predette società e non certo ai coniugi Ce.- C., i quali, con comportamento corretto e secondo buona fede, avrebbero “sempre fatto affidamento sulla validità e sulla effettività del contratto stipulato”. Assume pertanto la ricorrente che la motivazione della sentenza della Corte territoriale sarebbe “contraddittoria e, comunque, insufficiente e assolutamente superficiale”.

3. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.

Ed invero la Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha anzitutto affermato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 163 c.p.c., “per mancata determinazione, in correlazione con la motivazione dell’atto, dell’oggetto della domanda”.

Come pure eccepito dalla controricorrente (v. controricorso p. 15), tale ratio decidendi della sentenza di secondo grado non è stata però in alcun modo censurata dalla ricorrente con i due motivi di ricorso proposti in questa sede, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso (Cass., sez. un., 20/02/2007, n. 3840; Cass. 5/07/2007, n. 15234) e tanto assorbe l’esame di ogni altra questione.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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