Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23599 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. un., 27/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 27/10/2020), n.23599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sezione –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16926-2019 proposto da:

ESSE A S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 91,

presso lo STUDIO CARABBA & PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO CARULLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONELLA TRENTINI e MARIA MONTUORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2522/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/04/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere SCODITTI ENRICO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale SGROI CARMELO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Antonio Carullo ed Antonella Trentini.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. ESSE A s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Bologna chiedendo l’accertamento dell’indebito arricchimento del Comune ai sensi dell’art. 2041 c.c. e la condanna al pagamento dell’equivalente pecuniario sostenuto per la realizzazione delle opere viarie asseritamente di spettanza dell’Amministrazione comunale e fatte eseguire alla società quale condizione per l’apertura del suo centro commerciale. Si costituì la parte convenuta eccependo fra l’altro il difetto di giurisdizione. Il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

2. La società attrice riassunse il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, il quale accolse il ricorso.

3. Avverso detta sentenza propose appello il Comune di Bologna. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale.

4. Con sentenza di data 18 aprile 2019 il Consiglio di Stato accolse l’appello, rigettando il ricorso, e dichiarò improcedibile l’appello incidentale.

5. Ha proposto ricorso per cassazione ESSE A s.r.l. in liquidazione denunciando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c.. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo osserva il ricorrente che il Consiglio di Stato, identificando la fonte dell’obbligazione di eseguire l’opera in un atto privatistico (l’atto unilaterale d’obbligo del 1994), ha riconosciuto la propria giurisdizione in una materia vertente su diritti soggettivi. Aggiunge che la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo osserva il ricorrente che il giudice amministrativo, pronunciando su diritti soggettivi, ha negato la tutela ed il conseguente ristoro al diritto di proprietà, sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea quale diritto fondamentale.

3. I motivi, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La sentenza del Tribunale di Bologna che ha dichiarato il difetto del giudice amministrativo, indicando il giudice amministrativo, pubblicata in data 16 gennaio 2014, non è stata oggetto di impugnazione. L’attore ha riassunto il giudizio innanzi al giudice indicato con ricorso dei 13 marzo 2014. Si è così realizzato l’effetto di vincolo delle parti, nel processo innanzi al giudice amministrativo, all’indicazione contenuta nella sentenza declinatoria della giurisdizione ordinaria passata in cosa giudicata.

Come rammentato da Cass. n. 8674 del 2019, il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio; si realizza così nel corso del giudizio riassunto la preclusione per le parti di sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato interno sul punto.

3.1. E’ appena il caso di aggiungere che, ove mai il nuovo giudizio non avesse rappresentato prosecuzione del precedente per la mancata riassunzione, ovvero per il decorso del termine di riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 59, comma 2 (cfr. Cass. Sez. U. n. 27163 del 2018 sulla natura di “riproposizione” dell’istanza successiva alla formazione del giudicato), considerata l’inettitudine della pronuncia declinatoria della giurisdizione a costituire giudicato esterno (fra le tante da ultimo Cass. 2 agosto 2018, n. 4997), l’inammissibilità del motivo sarebbe derivata dalla formazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 9 c.p.a., non essendo stata proposta impugnazione dall’appellante principale sulla questione della giurisdizione (e non avendolo potuto fare l’appellante incidentale in quanto parte non soccombente sulla questione della giurisdizione).

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del – controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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