Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23599 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. I, 23/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23071/2014 proposto da:

R.C., + ALTRI OMESSI; elettivamente domiciliati in

Roma, Via Monte delle Gioie n. 13/18, presso lo studio dell’avvocato

Valensise Carolina, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Scaglione Francesco, giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 2693/2014 depositata il 22-7-2014, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunciando in unico grado, determinava in Euro 103.615,38 l’indennità di espropriazione del fondo indicato nella motivazione della stessa ordinanza dovuta agli espropriati e ordinava al Ministero per i Beni Culturali il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma suddetta e quella già depositata in seguito alla liquidazione compiuta in sede amministrativa, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio fino alla data dell’effettivo deposito del saldo nonchè il risarcimento del danno da ritardo, commisurato all’eventuale differenza registratasi nel perdurare della mora tra il saggio di rendimento netto dei titoli di Stato italiani con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso degli interessi legali. La Corte territoriale ha ritenuto che: a)il regime indennitario dovesse commisurarsi al valore agricolo dell’area ablata, in ragione della sua inedificabilità assoluta derivante dal vincolo archeologico imposto dal 1956; b) dovesse disattendersi la stima di cui alla CTU secondo il metodo di Clawson, perchè i risultati erano stati espressi in forma di ricavi lordi e non netti, senza tenere conto, nel dimensionare la redditività potenziale del bene, i costi verosimili di avvio e prosecuzione di attività d’impresa ed equiparando erroneamente ricavi lordi e profitti; c) non potesse darsi rilievo, nella determinazione dell’indennità, alle potenzialità di future acquisizioni di reperti ancora sottosuolo, e fosse corretto il valore indicato dal Ministero, pari a Euro 103.615,38; d) fosse dovuto agli espropriati, in accoglimento della domanda riconvenzionale dagli stessi formulata, il ristoro del danno da ritardo ex art. 1224 c.c., commisurato all’eventuale differenza registratasi nel perdurare della mora tra il saggio di rendimento netto dei titoli di Stato italiani con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso degli interessi legali.

2. Avverso questa ordinanza, R.C., + ALTRI OMESSI, propongono ricorso, affidato a due motivi.

Il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, il fondamento espresso dalla decisione sulla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, espunto dall’ordinamento dalla sentenza 10-62011 n. 181 della Corte Costituzionale (insieme del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, ai commi 2 e 3), che, comunque, senza l’intervento ablativo della Corte Costituzionale, avrebbe, ratione temporis, regolato la fattispecie in luogo della norma, di contenuto analogo, evocata a sproposito dalla sentenza”. Ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale erroneamente ha parametrato il valore del terreno oggetto di causa in base a quello agricolo, mentre l’area ablata era un bene culturale e l’estimo avrebbe dovuto effettuarsi in base ai metodi dei cd. “costi di viaggio” o “metodo Clawson”, e a quello cd. “della valutazione contingente”. Il primo analizza il comportamento dei consumatori, che, attraverso la disponibilità a spendere, esprimono la preferenza verso il bene da stimare. Il secondo si basa sulla simulazione di un mercato in grado di rilevare la disponibilità della collettività di riferimento a pagare il bene. Assumono i ricorrenti che nessuno dei due metodi si riferisca ad una gestione economica del bene ed entrambi prescindano dai costi di gestione e da differenze tra ricavi e costi. Sono di conseguenza erronee, ad avviso dei ricorrenti, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale a confutazione dei risultati cui era pervenuto il CTU. Erroneo era anche il riferimento effettuato dalla Corte d’appello alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, sia perchè non applicabile nella fattispecie, essendo l’approvazione del progetto successiva al 30-6-2003 e quindi il caso in esame disciplinato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, commi 2 e 3, sia perchè tutte le norme appena richiamate sono state espunte dall’ordinamento dalla sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, l’omessa motivazione circa due punti decisivi della controversia, proposti dalle parti”. Ad avviso dei ricorrenti la Corte territoriale non ha preso in considerazione la situazione di fatto dell’area ablata, non coltivata, nè coltivabile in ragione del vincolo archeologico. Pertanto non è possibile applicare il valore agricolo in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1, detto valore può riferirsi solo ai terreni effettivamente coltivati. Inoltre la Corte d’appello, nel confutare il metodo di stima “costi di viaggio” proposto dal CTU, non ha rilevato, come avrebbe potuto consultando la letteratura scientifica citata dai ricorrenti, che il metodo proposto, come gli altri pure indicati, prescindevano dai costi di gestione ed erano induttivi.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che la proprietà del bene che riveste interesse storico, artistico ed archeologico nasce già vincolata e la connotazione culturale incide sul valore del bene stesso, con tutto ciò che ne consegue, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 23, in ordine alla riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata, da liquidarsi secondo i parametri fissati dalla L. n. 2359 del 1865, art. 68 (tra le tante Cass. n. 12642/2002; Cass. n. 20679/2012; Cass. n. 2962/2014 richiamata anche nella sentenza impugnata; Cass. n. 14177/2016).

Questa Corte ha altresì chiarito che “Sussistendo un indissolubile collegamento tra l’indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l’ammontare dell’indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, in relazione al regime urbanistico al momento del decreto di espropriazione, è necessario, ai fini della valutazione indennitaria del bene, tener conto di tutti gli elementi a carattere conformativo, e tra questi del vincolo archeologico, che anzi si sovrappone alla stessa disciplina urbanistica, che ad esso deve conformarsi (Cass. 23.9.2005, n. 18681; 17.4.2008, n. 10102). L’esistenza di un vincolo archeologico sul terreno espropriato è idonea a far classificare il medesimo come non edificabile, rientrando tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale, con conseguente incidenza negativa sul valore di mercato dei beni coinvolti, divenuti legalmente inedificabili, e quindi sul calcolo dell’indennità di espropriazione (Cass. 1.12.2011, n. 25721 e Cass. n. 10785/2014)”.

3.2. Nel caso di specie è pacifica la sussistenza del vincolo archeologico imposto dal D.M. 28 luglio 1956, sull’area ablata, ubicata in (OMISSIS), dell’estensione complessiva di mq. 60.288, inclusiva di parte del più esteso insediamento corrispondente all’antica colonia magnogreca di (OMISSIS) e soggetta anche a vincolo paesaggistico.

Tanto premesso, la Corte territoriale, attenendosi ai principi di diritto suesposti, ha affermato la natura non edificabile del terreno ablato ed ha monetizzato il pregiudizio indennitario subito dai ricorrenti per la perdita della proprietà del bene in base al valore venale dello stesso.

Poichè l’inedificabilità legale discende dal vincolo archeologico di natura conformativa, alla stregua del costante orientamento di questa Corte sopra richiamato, sono inconferenti le considerazioni espresse in ricorso circa la concreta inutilizzabilità del terreno ablato a fini agricoli, per essere lo stesso da moltissimi anni non coltivato e non coltivabile, nonchè circa la denunciata violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40.

In particolare è infondata la doglianza secondo cui la stima giudiziale è stata effettuata facendo applicazione di norme espunte dall’ordinamento in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 181/2011. Se è vero che nell’ordinanza impugnata è richiamato la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 (pag. n. 12), dal tenore letterale del percorso argomentativo della Corte territoriale è dato chiaramente desumere che in realtà il riferimento è al comma 3, tuttora vigente e recepito dagli artt. 32 e 37 T.U.E. (Cass. n. 23639/2016), e ciò in quanto il richiamo è solo finalizzato ad affermare, correttamente, che tuttora persiste la fondamentale distinzione tra aree edificabili e non edificabili.

3.3. Quanto alle censure sul criterio di stima scelto dalla Corte d’appello e, in particolare, sulla mancata adozione del metodo Clawson, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, che sceglie quale metodo utilizzare, purchè sia il più possibile improntato a canoni di effettività (da ultimo Cass. n. 6243/2016, anche se in tema di criterio di stima di beni edificabili).

Nel caso di specie il Collegio di merito, con motivazione adeguata perchè superiore al “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha disatteso la stima di cui alla CTU, effettuata secondo il metodo Clawson, in quanto i risultati erano stati espressi in forma di ricavi lordi e non netti, senza tenere conto, nel dimensionare la redditività potenziale del bene, i costi verosimili di avvio e prosecuzione di attività d’impresa. La Corte d’appello ha altresì precisato che, con detto metodo, era stato valutato “soltanto, rispetto ai ricavi lordi preventivabili la componente di rischio generalmente incidente sul profitto astrattamente lucrabile, senza neppure calibrarne la potenziale incidenza rispetto a quello effettivamente ritraibile dalla res, anzi, equiparando erroneamente ricavi lordi e profitti” (pag. n. 8 dell’ordinanza impugnata).

I ricorrenti rimarcano che il metodo “costi di viaggio”, o “metodo Clawson”, analizza il comportamento dei consumatori, i quali, attraverso la disponibilità a spendere, esprimono la preferenza verso il bene da stimare, mentre quello cd. “della valutazione contingente” si basa sulla simulazione di un mercato in grado di rilevare la disponibilità della collettività di riferimento a pagare il bene. Assumono i ricorrenti che nessuno dei due metodi, ed in particolare il primo, proposto dal C.T.U., si riferisca ad una gestione economica del bene ed entrambi prescindano dai costi di gestione e da differenze tra ricavi e costi.

Le doglianze così formulate involgono apprezzamenti di merito incensurabili e, in quanto tali, in parte qua, sono inammissibili, non essendo, peraltro, specificatamente censurata l’affermazione più significativa del percorso argomentativo di cui all’ordinanza impugnata, secondo cui il metodo proposto non tiene conto, nel dimensionare la redditività potenziale del bene, dei costi verosimili di avvio e prosecuzione di attività d’impresa, che il Ministero opponente allegava, nel precedente grado, come elevatissimi, sì da rendere concretamente inattuabili investimenti privati, mentre il valore del bene culturale era stato già indennizzato con il cd. premio d’invenzione pari a Euro 589.255,76 (pag. n. 4 dell’ordinanza impugnata).

Ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nella rubricazione del secondo motivo, con il quale il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, viene denunciato per “l’omessa motivazione circa due punti decisivi della controversia, proposti dalle parti”.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. S.U. n. 8053/2014 già citata e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018).

Premesso che nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato nel 2012- l’ordinanza impugnata è stata depositata il 22-7-2014-, la censura è inammissibile in quanto formulata secondo il paradigma previgente del vizio motivazionale.

Ad ogni buon conto, inerendo anche il primo motivo di ricorso alla scelta del metodo di stima, la doglianza è infondata per quanto si è detto nei sotto-paragrafi che precedono e la motivazione sulla scelta del criterio di stima e sulla determinazione del valore del bene è adeguata perchè superiore al “minimo costituzionale”.

4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la tardiva costituzione del Ministero.

5. Infine deve dichiararsi la sussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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