Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23599 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13052-2014 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO SCICCHITANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 152/38/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO e depositata il 04/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di N.F., medico chirurgo esercente presso case di cura convenzionate con il servizio sanitario nazionale, di cartella portante IRAP relativa all’anno 2004, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ribadendo la sussistenza di un’autonoma organizzazione desumibile dalla rilevante incidenza dei costi dedotti dal contribuente rispetto al reddito prodotto nel periodo analizzato, e tali comunque da amplificare significativamente la prestazione del professionista.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è manifestamente fondato. Questa Corte ha, infatti, affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Si è, ancora, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. (Cass. n. 9692/2012 e di recente, in fattispecie analoga, Cass. ord. n. 27032/2013).

Infine, di recente, sono ulteriormente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.9451/2016) statuendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione allorquando il contribuente, oltre agli altri elementi individuanti, si avvalga “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza impugnata, nell’evidenziare elementi riferibili alla struttura esterna presso cui operava il professionista e facendo generico riferimento all’incidenza dei costi dedotti, si è discostata dai superiori condivisi principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito, affinchè provveda al riesame adeguandosi ai superiori principi e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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