Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23599 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 09/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.09/10/2017),  n. 23599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26701-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE, con

ordinanza n. 402/2015 depositata il 5/11/2015, nella causa tra:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO SCARANO, per delega a margine dell’atto

di costituzione;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO e ANTONELLA PATTERI, per

delega in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/01/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lelle le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude per la declaratoria della

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– Letti gli atti del procedimento avente ad oggetto il regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise;

– Rilevato che l’oggetto della controversia instaurata da I.A. nei confronti dell’INPS va individuato nella domanda di riliquidazione della sua pensione a seguito di trasferimento dei contributi dall’INPDAP all’INPS e in quella di restituzione di somme;

– Rilevato che, riassunta la controversia dinanzi al G.A. a seguito di declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Larino – che aveva (infondatamente) ravvisato nel petitum attoreo una richiesta di annullamento di un atto amministrativo emanato dall’INPS -, il Tar Molise ha ritenuto la vicenda interamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63;

– Preso atto che il giudice amministrativo, con sentenza n. 402 del 2015, ha chiesto a questa Corte di regolare d’ufficio la giurisdizione;

– Rilevato che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento dell’Ente previdenziale da parte dell’originario ricorrente, lavoratore autonomo, con riguardo al ricongiungimento di posizioni previdenziali, parte delle quali maturate nell’ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato, a tempo determinato, presso una scuola alberghiera, con relativo versamento dei contributi all’INPDAP, onde la sua tutela lavorativa deve ritenersi indefettibilmente devoluta al giudice del lavoro;

– Rilevato che, nella specie, si controverte, pertanto, in tema di diritti soggettivi, concernenti gli effetti dell’applicazione di un sistema normativo che ha determinato la riduzione del trattamento pensionistico del lavoratore, senza alcuna estensione del petitum dell’odierno giudizio al contenuto di atti o ad attività discrezionale della P.A. nell’esercizio della sua potestà autoritativa.

PQM

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cassa l’impugnata sentenza del Tribunale di Larino, dinanzi al quale rimette le parti.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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