Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23598 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. I, 23/09/2019, (ud. 24/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22098/2014 proposto da:

R.C., + ALTRI OMESSI; elettivamente domiciliati in

Roma, Via Monte delle Gioie n. 13/18, presso lo studio dell’avvocato

Valensise Carolina, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Scaglione Francesco, giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

E sul ricorso successivo proposto da:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., + ALTRI OMESSI; elettivamente domiciliati in

Roma, Via Monte delle Gioie n. 13/18, presso lo studio dell’avvocato

Valensise Carolina, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Scaglione Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

G.A., M.M.I., Gi.Gi.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 288/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza non definitiva n. 37/2002 dell’8-4-2002 la Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile la domanda di liquidazione dell’indennità di espropriazione proposta dagli originari attori e rimetteva la causa in istruttoria per la liquidazione dell’indennità di occupazione, disponendo, con separata ordinanza, un supplemento di CTU.

2. Con sentenza definitiva n. 288/2013 depositata il 22-7-2013, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, pronunciando in unico grado, determinava in Euro108.782,84 l’indennità di occupazione legittima del fondo indicato nella motivazione della stessa sentenza dovuta alle parti attrici per il periodo dal 12-5-1988 al 3-8-2000 e ordinava al Ministero per i Beni Culturali il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra la somma suddetta e quella già depositata in seguito alla liquidazione compiuta in sede amministrativa, oltre interessi legali dal 12-5-1998 alla data dell’effettivo deposito del saldo nonchè il risarcimento del danno da ritardo, commisurato all’eventuale differenza registratasi nel perdurare della mora tra il saggio di rendimento netto dei titoli di Stato italiani con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso degli interessi legali. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che: a) il regime indennitario dovesse essere commisurato al valore agricolo dell’area occupata, sia per la sua destinazione funzionale concreta, sia per la sua conformazione intrinseca, sia per la sua omogeneità rispetto al contesto, di tipo esclusivamente agricolo, con possibilità di eventuali edificazioni di strutture di servizio per attività colturali o agrarie in senso lato, sia per la sua rilevante distanza dal centro abitato del tempo, nonchè per il vincolo conformativo di inedificabilità imposto dal 1956; b) fosse congrua la stima di cui alla CTU del valore venale effettivo, differenziato a seconda delle caratteristiche dei terreni – seminativo arborato, uliveto e incolto produttivo – e pari al complessivo importo di Euro 46.946; c) non potesse riconoscersi agli attori alcunchè per il cd. soprassuolo, la cui valutazione non era stata richiesta, nè per i cd. relitti murari, non potendo includersi nel computo i ruderi del cd. (OMISSIS), trattandosi di reperti archeologici insuscettibili di assumere la qualifica di res private; d) fosse dovuto agli attori, in accoglimento della domanda dagli stessi formulata, il ristoro del danno da ritardo ex art. 1224 c.c., commisurato all’eventuale differenza registratasi nel perdurare della mora tra il saggio di rendimento netto dei titoli di Stato italiani con scadenza non superiore a dodici mesi ed il tasso degli interessi legali.

2. Avverso questa sentenza, R.C., + ALTRI OMESSI, propongono ricorso, affidato a due motivi.

3. Avverso la medesima sentenza anche il Ministero dei Beni e Attività culturali propone ricorso, affidato a due motivi, resistito con controricorso dai ricorrenti principali suindicati. Sono rimasti intimati Gi.Gi., G.A. e M.M.I..

4. I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.In via preliminare deve disporsi la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dato che trattasi di impugnazioni avverso la stessa sentenza, e il ricorso del Ministero, notificato successivamente al primo, si converte in ricorso incidentale.

2.Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano “Violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (applicabile alla individuazione dell’indennità virtuale di espropriazione ad un dodicesimo annuo della quale ragguagliare quella di occupazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso dei suddetti ricorrenti la Corte territoriale erroneamente ha determinato il valore del terreno oggetto di causa in base alla sua natura agricola, che era chiaramente inesistente, atteso che l’area oggetto di occupazione., da sessant’anni nel possesso ininterrotto del Ministero, era totalmente scavata e sedime di resti archeologici, sicchè l’area stessa era non soltanto non coltivata, ma assolutamente non coltivabile. Inoltre la stima giudiziale era stata effettuata con riferimento ai V.A.M., pur avendo la Corte territoriale dato atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 181/2011.

2. Con il secondo motivo lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deducono di aver chiesto in principalità la stima del bene, in conformità al criterio adottato da CTU nella prima relazione, in base ad un edificabilità residua dello stesso, compressa ma non annullata dal vincolo indiretto L. n. 1089 del 1939, ex art. 5 considerando altresì l’accessione al terreno dei reperti murari emergenti. Ad avviso dei ricorrenti principali la Corte territoriale non solo erroneamente ha disatteso la suddetta proposta di stima, ma neppure ha preso in considerazione la proposta alternativa, in base alla quale, trattandosi di beni sottratti al libero mercato, il metodo da adottarsi è quello indicato dal perito di parte ing. I., dovendo il valore parametrarsi a quanto il pubblico sarebbe disposto a spendere per visitare il sito archeologico, in conformità ai criteri scientifici elaborati in tema di valutazione dei beni culturali.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così convertito quello principale proposto dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, è denunciata la nullità assoluta della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il Ministero lamenta che la sentenza sia incomprensibile in quanto l’indennità di occupazione, prima determinata nell’importo pari a Euro 46.946,96, nella parte successiva della motivazione e nel dispositivo è invece determinata nel diverso importo di Euro 108.782,84. Rileva il Ministero che non è possibile individuare il concreto comando giudiziale da attuare e la Corte territoriale non spiega come si giunga all’importo diverso e maggiore, sussistendo altresì insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

4. Con il secondo motivo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultra petizione. Il Ministero, nel trascrivere integralmente nel ricorso l’atto di citazione di opposizione alla stima, rileva che il danno da ritardato pagamento, riconosciuto e liquidato dalla Corte territoriale, non era stato mai chiesto dagli attori, ora ricorrenti principali.

5. I due motivi di ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

5.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che l’occupazione temporanea diretta a realizzare l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e la promozione della cultura e della ricerca costituisce attività lecita della P.A., poichè la proprietà del bene che riveste interesse storico, artistico ed archeologico nasce già vincolata e la connotazione culturale incide sul valore del bene stesso, con tutto ciò che ne consegue, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 23 in ordine alla riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata, da liquidarsi secondo i parametri fissati dalla L. n. 2359 del 1865, art. 68 (tra le tante Cass. n. 12642/2002; Cass. n. 20679/2012, richiamata anche nella sentenza impugnata, Cass. n. 2962/2014; Cass. n. 14177/2016).

Questa Corte ha altresì chiarito che “Sussistendo un indissolubile collegamento tra l’indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l’ammontare dell’indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, in relazione al regime urbanistico al momento del decreto di espropriazione, è necessario, ai fini della valutazione indennitaria del bene, tener conto di tutti gli elementi a carattere conformativo, e tra questi del vincolo archeologico, che anzi si sovrappone alla stessa disciplina urbanistica, che ad esso deve conformarsi (Cass. 23.9.2005, n. 18681; 17.4.2008, n. 10102). L’esistenza di un vincolo archeologico sul terreno espropriato è idonea a far classificare il medesimo come non edificabile, rientrando tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale, con conseguente incidenza negativa sul valore di mercato dei beni coinvolti, divenuti legalmente inedificabili, e quindi sul calcolo dell’indennità di espropriazione (Cass. 1.12.2011, n. 25721 e Cass. n. 10785/2014) “.

5.2. Nel caso di specie è pacifica la sussistenza del vincolo archeologico imposto dal D.M. 28 luglio 1956 sull’area occupata, ubicata in (OMISSIS), censita in catasto al foglio di mappa (OMISSIS), dell’estensione complessiva, per le esigenze del cantiere di scavo, di mq.84.010, in cui ricadono parte della cinta muraria dell’antica (OMISSIS) con la porta monumentale, i propilei, i ruderi d’età greca e romana di diverse abitazioni e di botteghe artigiane ed alcune fornaci (pag.n. 7 della sentenza impugnata).

Tanto premesso, la Corte territoriale, attenendosi ai principi di diritto suesposti, ha affermato la natura non edificabile del terreno occupato ed ha monetizzato il pregiudizio indennitario subito dai ricorrenti principali per la perdita della disponibilità del bene durante il periodo di occupazione temporanea in base al valore venale dello stesso, e ciò in disparte ogni considerazione sulla concreta quantificazione, che è oggetto del primo motivo di ricorso incidentale di seguito esaminato. Inoltre la Corte d’appello, dopo aver premesso che, in linea teorica, non potesse escludersi uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, con accertamento di merito insindacabile ha ritenuto che nulla avessero allegato e provato le parti attrici al riguardo (pag. n. 18 e n. 19 della sentenza impugnata) ed ha affermato che non vi fossero progetti di realizzazione d’opere e strutture di servizio per i fruitori del parco archeologico di cui trattasi e funzionali al miglior sviluppo turistico della zona (pag. n. 20 e n. 21 della sentenza impugnata). Infine la Corte territoriale ha motivatamente escluso dalla valutazione del valore venale del bene i relitti murari del cd. (OMISSIS), trattandosi di reperti archeologici insuscettibili di assumere la connotazione di res private.

5.3. E’ infondata la doglianza secondo cui la stima giudiziale è stata effettuata con riferimento ai V.A.M., in quanto l’indennità ritenuta congrua dalla Corte d’appello è stata quantificata dal C.T.U., all’esito di indagine di mercato su atti di compravendita di immobili con caratteristiche simili, sulla base del valore venale effettivo del terreno, come si dà atto espressamente nella sentenza impugnata, e non sul criterio del valore agricolo medio. Quest’ultimo è stato richiamato dalla Corte territoriale, senza che, invero, ve ne fosse alcuna necessità motivazionale, solo a fini descrittivi, ossia per constatare una sostanziale omogeneità tra i valori suddetti, mentre è chiaramente esplicitata nella sentenza impugnata la scelta di applicare il criterio del valore venale effettivo, come concretamente accertato mediante l’indagine peritale.

5.4. Ugualmente infondata è la censura espressa con il secondo motivo, con cui i ricorrenti principali si dolgono, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, “della richiesta alternativa di liquidazione dell’indennità secondo i metodi proposti dal perito di parte, prof. I.C.”.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, Art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni o allegazioni difensive, quali sono le risultanze della consulenza tecnica di parte, da ritenersi prive di autonomo valore probatorio (così Cass. n. 26305 del 2018).

Il vizio motivazionale, denunciato nei termini di cui si è detto, è dunque insussistente.

6. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.

Nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate somme diverse (a pag. 21 Euro 46.560 e a pag. 22 è indicato sia detto importo, sia quello di Euro 108.782,84) e nel dispositivo è indicata, a titolo di indennità di occupazione legittima, solo la somma maggiore. Non è dato, finanche, chiaramente comprendere se l’importo di Euro 46.560 sia quello dell’indennità virtuale di espropriazione, come sostengono gli stessi ricorrenti principali (pag. n. 6 del controricorso di data 10-11-2014) e come pare desumersi dalla motivazione (pag. n. 21 della sentenza impugnata), o se sia quello dell’indennità di occupazione legittima, come assume il Ministero (pag. 8 del ricorso di detta parte).

Incomprensibile è anche l’indicazione, tra parentesi, dell’ulteriore somma di Euro 61.835,88 (a pag.n. 22, ultima riga, della sentenza si legge “…. la somma di Euro Euro 108.782,84 (di cui Euro 61.835,88), ut supra liquidata a.. “).

La giustificazione delle rilevate discrepanze non è in alcun modo spiegata dalla Corte territoriale, nè è stato esplicitato in che modo e su quali importi sia stato effettuato, in concreto, il calcolo di quanto spettante agli attori, attuali ricorrenti principali, a titolo di indennità di occupazione legittima in relazione al periodo dal 12-5-1988 al 3-82000, pur avendo la Corte d’appello precisato, con statuizione che non è oggetto di alcuna censura, di applicare il criterio di calcolo corrispondente al saggio corrente degli interessi legali dovuti sull’indennità di espropriazione.

Ricorrono, pertanto, i vizi di nullità della sentenza denunziati dal Ministero con riguardo ai profili motivazionali attinenti alla quantificazione dell’indennità di occupazione legittima, risultando non comprensibile e contraddittorio il percorso argomentativo censurato, nei termini sopra precisati.

7. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. n. 16565 del 2018).

Il danno da ritardato pagamento non era stato chiesto dagli attori, ora ricorrenti principali, ed invero neppure la rivalutazione, come si evince dal testo dell’atto di citazione in opposizione e come peraltro riconoscono, nel controricorso, gli stessi ricorrenti principali.

Ricorre, pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione.

8. in conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, il ricorso incidentale è accolto e la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi di ricorso incidentale accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Infine deve dichiararsi la sussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi di ricorso incidentale accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Dichiara la sussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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