Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23598 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 11/11/2011), n.23598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
ORLANDINI DI ORLANDINI CARLO & C. SNC;
– intimato –
avverso la sentenza n. 18/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 30/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in
subordine rigetto.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
(motivazione in forma semplificata in conformità al decreto presidenziale del 22 marzo 2011).
La sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova n. 18 depositata il 30 aprile 2005 ha ridotto a L. 538.044.000 il reddito imponibile ai fini IRPEF per l’anno 1997 dell’impresa Orlandini s.n.c. rispetto alle L. 543.288.000 accertate dalla Commissione tributaria provinciale. Dal momento che, come risulta dalla sentenza impugnata, la pronunzia della commissione di primo grado era stata impugnata solo dall’Agenzia delle entrate appare manifestamente fondata la censura con cui si denunzia violazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ. in quanto – a dire dell’Agenzia delle entrate – il contribuente aveva contestato esclusivamente la sussistenza del maggior reddito accertato ma non aveva mai invocato l’esclusione dall’Ilor per il 1997 ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115 tuir.
Dalla sentenza impugnata risulta che in udienza l’Agenzia delle entrate aveva espressamente dichiarato di non insistere sulla debenza dell’Ilor. Il motivo di ricorso in esame è quindi inammissibile dato che la sentenza, come risulta dal dispositivo, ha effettivamente pronunziato sulla domanda relativa all’Ilor 1997 dichiarando non dovuta l’imposta, ma tale domanda (o meglio il corrispondente motivo di appello) era stata espressamente rinunziata dalla parte. Nè si ravvisa alcun possibile interesse dell’amministrazione finanziaria ad una diversa pronunzia.
Sussistono evidenti giusti motivi per la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
– accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e, decidendo nel merito ai sensi dell’articolo 384 cod. proc. civ., ripristina la determinazione in L. 543.288.000 del reddito tassabile ai fini IRPEF in capo alla s.n.c. di Orlandini Carlo e C. per l’anno 1997, confermando nel resto la sentenza impugnata;
– dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso;
– compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011