Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23598 del 09/10/2017

Cassazione civile, sez. un., 09/10/2017, (ud. 10/01/2017, dep.09/10/2017),  n. 23598

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21836/2015 proposto da:

ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo

studio dell’avvocato MARIO SIRAGUSA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO D’OSTUNI, CARLO SANTORO e GIUSEPPE

NICCOLINI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio

dell’avvocato LAURA PIERALLINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO CLARICH, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

61874/2013 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Marco D’OSTUNI e Laura PIERALLINI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/01/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude perchè la Corte, in

accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la s.p.a. Alitalia, con atto di citazione del 4 settembre 2013, convenne l’Eni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo, tra l’altro, di avere corrisposto al detto ente, dal gennaio 2007 al gennaio 2009, il prezzo del carburante necessario per i propri aeromobili, maggiorato dell’importo previsto dalla clausola cd. airport free (avente ad oggetto il diritto del gestore dell’aeroporto per il rifornimento degli aeromobili, ricompreso, come tale, nell’ambito dei servizi aeroportuali di cui all’allegato B del D.Igls. 18/1999), per una somma pari ad oltre un milione di Euro;

Che tale somma, corrisposta dall’Eni all’Enac in qualità di gestore dei servizi aeroportuali, veniva illegittimamente riversata dalla convenuta sulle compagnie aeree attraverso la sua inclusione nel prezzo del carburante;

Che la clausola airport free, a detta della società attrice, doveva ritenersi illegittima perchè frutto di abuso di posizione dominante da parte dei gestori aeroportuali, e perciò in contrasto con la normativa comunitaria;

Che la società convenuta, nel costituirsi, eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la domanda proposta da Alitalia avesse ad oggetto, in parte qua, la contestazione delle modalità di esercizio dei poteri che la legge attribuiva all’ENAC, riconducibile, come tale, all’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133 comma 1 lett. c) del C.p.A.;

Che il Tribunale adito, con ordinanza del 22 maggio 2015, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, disponendo una CTU volta a determinare i costi sostenuti dai singoli gestori per consentire all’Eni la fornitura del carburante, nonchè la remunerazione del capitale esigibile a seguito della prestazione del servizio;

Che l’Eni ha proposto il presente regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 c.p.c., chiedendo a questa Corte di pronunciare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore di quella del G.A..

Che il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la controversia ad oggetto non soltanto l’accertamento del diritto al pagamento delle somme richieste dall’Eni ad Alitalia (con conseguente attribuzione della relativa competenza al G.O.), ma anche la legittimità ex se della clausola airport free, o quantomeno della relativa misura – questione che postulerebbe un giudizio di legittimità dei contenuti di atti amministrativi a carattere generale, attribuito alla cognizione del G.A., come ritenuto, in fattispecie analoga, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4016 del 2010;

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Non possono essere, difatti, condivise le pur pregevoli osservazioni del P.G., volta che, con esse, vengono a sovrapporsi, non correttamente, due diversi profili che, ai fini di un corretto riparto della competenza giurisdizionale tra giudice ordinario e giudice amministrativo, devono, per converso, essere tenuti distinti;

3. Sotto il profilo soggettivo, difatti, la controversia è circoscritta ad un rapporto tra imprese che operano entrambe iure privatorum, al di fuori di ogni connotazione pubblicistica, in regime di libero mercato, privo di restrizioni e/o regolamentazioni che attengono, viceversa, al solo (e diverso) rapporto tra il fornitore di carburante e il gestore aeroportuale riconducibile ad un articolato sistema operativo in relazione al quale, da una parte, vigila l’Autorità Antitrust, dall’altra, vige un regime di determinazione dei corrispettivi disciplinata dal D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 10 (attuativo della Direttiva 96/67/CE sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità), in applicazione del criterio di pertinenza ai costi effettivi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto (la cui vigilanza è demandata all’ENAC).

4. Sotto il profilo oggettivo, deve poi osservarsi che la causa petendi del presente procedimento non può essere ricondotta, in via diretta ed immediata, alla contestazione della legittimità del diritto di refuelling quanto alla sua possibilità di esecuzione esclusiva in area aeroportuale ed alla contestazione della correttezza dell’applicazione del criterio di pertinenza vigilato dall’Enac anche in funzione del suo importo (ciò che involgerebbe un giudizio di legittimità del contenuto di atti amministrativi a carattere generale, ivi compresa la determinazione quantitativa del diritto, oltre che la sua legittimità, con conseguente attribuzione della relativa controversia al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva).

5. Oggetto della controversia, pertanto, risulta, nella specie, una domanda di accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita in una convenzione negoziale stipulata da soggetti privati ed involgente rapporti strettamente privatistici, relativi in parte qua al corrispettivo dovuto per l’erogazione di un servizio, a nulla rilevando, quoad iurisdictionis, la circostanza costituita dalla scelta di una delle parti di prevedere, mediante l’apposizione di tale clausola, il refluire in essa di un corrispettivo dovuto ad altro soggetto e sottoposto a regolazione pubblicistica.

6. Il richiamo, contenuto in una siffatta clausola negoziale, a corrispettivi regolati in via amministrativa in un rapporto che, rispetto ad una delle parti contrattuali, risulta res inter alios acta, e come tale inidonea ad esplicare influenza immediata e diretta sul regolamento contrattuale, non pone, pertanto, una questione di giurisdizione, bensì una questione incidentale di merito, e di eventuale facoltà, per il G.O., se del caso, di conoscere incidenter tantum l’atto amministrativo presupposto ed eventualmente di disapplicarlo se illegittimo.

7. La natura di parti private della controversia in esame, l’oggetto del giudizio, il riferimento alle norme (anche europee) antitrust sulle posizioni dominanti impone, pertanto, la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario specializzato della sezione imprese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre

2017

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