Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23597 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25614-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE BUSCEMI;

– ricorrente –

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, (Dipartimento di protezione

civile), in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO

REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in

persona dell’Assessore pro tempore elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello incidentale proposto dalla Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento della Protezione Civile e dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di S.G. volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per inidoneità al lavoro, intimato il (OMISSIS);

2. la Corte territoriale, premesso che il lavoratore era stato assunto a tempo determinato dalla Regione Sicilia, ha qualificato il rapporto di lavoro come di pubblico impiego, con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 171 del 2011, in tema di dispensa dal servizio per motivi di salute e attribuzione alle commissioni mediche di verifica, istituite presso il Ministero dell’economia e delle finanze, della competenza ad accertare l’inidoneità psicofisica, ai sensi del citato D.P.R., art. 4;

3. ha ritenuto che il verbale della commissione medica di verifica del (OMISSIS) avesse accertato, nei confronti del sig. S., una sopravvenuta inidoneità psichica e fisica assoluta rispetto alla mansione di assegnazione, con impossibilità di utile e proficuo ricollocamento in altre mansioni nell’amministrazione di appartenenza (ai sensi del D.P.R. n. 171 del 2011, art. 2, lett. b)), fattispecie che legittima la dispensa dal servizio anche laddove non sia maturato il diritto al trattamento pensionistico per difetto del requisito contributivo alla data del recesso;

4. i giudici di appello hanno quindi giudicato legittimo il recesso intimato e insussistente il diritto del lavoratore ad ottenere la pensione di inabilità, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 23, comma 12, difettando il requisito sanitario, cioè l’inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;

5. avverso tale sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato; l’INPS non ha svolto difese;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con il primo motivo di ricorso principale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.;

8. si sostiene che la Corte di merito abbia errato nel qualificare il rapporto di lavoro come di pubblico impiego, anziché di natura privatistica, nonostante la accertata posizione previdenziale del predetto presso l’INPS; che la natura privatistica del rapporto lavorativo avrebbe, invece, radicato in capo alla Commissione medica istituita presso l’Asl provinciale la competenza ad accertare l’idoneità al lavoro del ricorrente principale, con conseguente illegittimità del recesso per inosservanza del procedimento previsto dalla legge;

9. col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 171 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a) e b); della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12;

10. si censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la Commissione medica, col verbale del 22.5.2013, avrebbe giudicato il sig. S. in condizione di inidoneità psicofisica relativa, anziché assoluta (ai sensi del citato D.P.R., art. 2, comma 1, lett. a) cioè inidoneo permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, con possesso del requisito sanitario per la pensione di inabilità di cui al D.P.R. n. 171 del 2001;

11. i motivi di ricorso presentano plurimi profili di inammissibilità;

12. anzitutto, per difetto di adeguata specificità, non essendo individuate, in relazione al primo motivo, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con i canoni ermeneutici, peraltro in nessun modo specificati se non attraverso il generico richiamo all’art. 1362 c.c. (v. Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

13. le censure, inoltre, si basano sul contenuto di documenti (contratto di assunzione, verbale della commissione medica) che non risultano trascritti né depositati unitamente al ricorso in esame, e dei quali non è neppure indicata la sede processuale di produzione, con conseguente violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (v. Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

14. la censura oggetto del secondo motivo di ricorso si traduce, in sostanza, nella critica alla interpretazione che la Corte di merito ha dato del verbale della commissione medica, che costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, applicabili agli atti unilaterali (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018) e nella specie neanche dedotta;

15. per le ragioni esposte il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

16. non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità a causa della tardiva notifica del controricorso da parte della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile e Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (il ricorso per cassazione è stato notificato il (OMISSIS) e il controricorso notificato il (OMISSIS), oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.) e della mancata costituzione dell’INPS;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA