Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23597 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 11/11/2011), n.23597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30584/2006 proposto da:

GEST LINE SPA in persona del Direttore Generale pro tempore e per

esso il responsabile pro tempore della Concessione di Padova,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 61/A, presso lo studio

dell’avvocato FORNARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALVIGINI PAOLO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.N., C.C.;

– intimati –

sul ricorso 34931/2006 proposto da:

C.N., C.C., elettivamente domiciliati in

ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELON CLAUDIO, giusta delega in calce;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

GEST LINE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 23/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che insiste nel

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

La Gest Line S.p.A. ricorre contro i sigg.ri C.N. e C. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. I sig.ri C. resistono con controricorso ed impugnano la stessa sentenza con ricorso incidentale.

La controversia ha ad oggetto tre avvisi di mora emessi dall’ufficio delle imposte di Eichstatt, nella Repubblica Federale di Germania, con intimazione di pagamento di somme dovute per imposte sul reddito, notificati ai sig.ri C. ad opera della società concessionaria della riscossione, che oggi ricorre in via principale.

La CTP adita con separati ricorsi, ha accolto la domanda dei contribuenti, decidendo sui ricorsi riuniti. In particolare, il primo giudice di merito ha accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo che gli atti notificati dalla Gest Line S.p.A. mancassero delle necessarie indicazioni, quali il provvedimento sul quale si basa la pretesa erariale dello Stato estero, la dichiarazione dell’Autorità competente dello Stato richiedente attestante che il provvedimento impositivo è diventato definitivo e l’attestazione del Ministero italiano sulla competenza dell’autorità estera attestante.

La sentenza di primo grado è stata appellata in via principale dalla Gest Line S.P.A. ed in via incidentale dai contribuenti. La CTR ha rigettato l’appello principale, ritenendo assorbito quello incidentale, confermando la decisione della CTP. A sostegno del ricorso principale la Gest Line S.P.A. propone due motivi, relativi alla violazione della convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria tra l’Italia e la Germania ed il difetto di giurisdizione ed ultrapetizione del giudice italiano adito, nella parte in cui lo stesso non si è limitato alla valutazione della legittimità degli atti esecutivi delegati all’ente di riscossione italiano, andando invece a statuire su profili di legittimità della pretesa impositiva sostanziale.

A sostegno del ricorso incidentale, i contribuenti lamentano, con quattro mezzi, la omessa pronuncia su specifiche censure prospettate con i motivi dell’appello incidentale, erroneamente ritenuti assorbiti.

Diritto

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, il ricorso principale appare fondato, non cosi quello incidentale.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma il 9/6/1938, n. 1676, la ricorrente società Gest Line eccepisce che il citato articolo 10 non riguarda ravviso di mora e che, quindi, per tale atto non v’è l’obbligo delle formalità (di allegazioni ed attestazioni) che i giudici di merito hanno ritenuto omesse, disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

L’eccezione appare fondata.

In forza del citato art. 10 “I provvedimenti definitivi (decisioni, sentenze, ordinanze) in materia tributaria devono essere riconosciuti ed eseguiti gratuitamente su richiesta da indirizzare dalla Suprema Autorità Amministrativa finanziaria dell’uno Stato alla corrispondente autorità dell’altro Stato. Il riconoscimento deve essere dichiarato espressamente” (comma 1). La norma reca poi altre disposizioni relative però sempre agli stessi provvedimenti definitivi. Vale a dire, decisioni, sentenze, ordinanze. Queste, infatti, vanno eseguiti secondo le leggi dello Stato in cui avviene l’esecuzione, senza alcun obbligo di contraddittorio preventivo (comma 2). Il comma 3 prevede anche che “Alla domanda di esecuzione dovrà essere allegata una dichiarazione da parte dell’Autorità competente dello Stato richiedente, attestante che il provvedimento è divenuto definitivo;” e che “la competenza di detta Autorità dovrà essere certificata dalla Suprema Autorità Amministrativa dello Stato richiedente”. In altri termini, la procedura, prevista per mettere in esecuzione in Italia le “decisioni, sentenze, ordinanze” aventi ad oggetto pretese tributarie vantate dalla Repubblica Federale della Germania, presuppone che vi sia una richiesta dal vertice amministrativo dello Stato estero all’omologo italiano e che tale richiesta sia accompagnata dalla attestazione della definitività del provvedimento (decisione, sentenza o ordinanza) rilasciata dalla competente autorità estera (competenza certificata dalla Autorità di vertice richiedente”.

La procedura esaminata, con i connessi adempimenti, non riguarda l’odierna controversia. Innanzitutto, perchè l’avviso di mora non ha contenuto decisorio ma soltanto sollecitatorio e quindi non rientra tra gli atti indicati dall’art. 10, nemmeno ampliando la portata della norma in via di interpretazione estensiva. Inoltre, gli adempimenti richiesti dal terzo comma, che riguardano sempre e soltanto i provvedimenti specificamente indicati nel primo comma dell’art. 10 citato (e non gli avvisi di mora), impongono obblighi di attestazione e di certificazione che riguardano i rapporti tra le due Autorità Supreme. Nel senso che l’Autorità italiana non procede alla esecuzione se non quando abbia ottenuto le certificazioni e gli attestati richiesti. Nessuna norma prevede che tali atti debbano corredare l’avvio della procedura di riscossione nei confronti del contribuente. Tutte le questioni relative agli atti presupposti, relativi all’accertamento dell’obbligazione tributaria non possono essere proposte mediante impugnazione dell’avviso di mora o degli atti successivi, così come dispone il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, u.c., applicabile nella specie.

Quindi, il primo motivo di ricorso principale merita accoglimento.

Anche il secondo motivo posto a sostegno del ricorso principale appare fondato. Per quanto la censura sia rubricata come difetto di giurisdizione, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere esaminata in via preliminare, si tratta, sostanzialmente di una denuncia di ultrapetizione, nella parte in cui la CTR è entrata nel merito della pretesa tributaria dello Stato estero, che è materia sottratta alla giurisdizione italiana. Infatti, la ricorrente si duole del fatto che la CTR sia entrata nel merito della legittimità della pretesa sostanziale, che eventualmente apparterrebbe alla giurisdizione del giudice tributario tedesco. Su questo punto si sono già espresse le SS.UU. di questa Corte affermando che in tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull’assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676, riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all’eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, l’autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell’imposta e per gli atti esecutivi, le controversie spetteranno alla giurisdizione del giudice italiano, ordinario o tributario, a seconda che concernano o meno atti dell’esecuzione (sent. n. 18189/2008; conf.

760/2006). In applicazione del suddetto principio, condiviso dal collegio, questa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario italiano per la parte della controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di mora, contestato per vizi propri quali la mancata notifica della cartella di pagamento, e, quindi, non atti dell’esecuzione. Analogamente, nella specie la giurisdizione appartiene al giudice tributario italiano, in quanto il contenzioso trae origine dalla impugnazione per motivi formali dell’avviso di mora. La conclusione de plano su questione già affrontata dalle SS.UU. di questa Corte, esime dall’obbligo di rimessione al giudice della giurisdizione, che peraltro non gioverebbe alla celerità della decisione. Anche perchè, come già rilevato, l’eccezione sulla giurisdizione maschera una denuncia di ultrapetizione.

Con seguente mente, la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata alla CTR del Veneto.

Va invece rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti con il quale vengono prospettate, sotto il profilo della omessa pronuncia, questioni di diritto infondate.

Quanto all’eccepito vizio di notifica dell’avviso di mora, relativo al solo sig. C.C., trattasi di nullità da ritenersi comunque sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso (Cass. SS.UU. 19854/2004; conf, ex multis, 2272/2011).

Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale i contribuenti denunciano, sotto il profilo della omessa pronuncia, la illegittimità degli atti di intimazione per carenza di sottoscrizione e di motivazione. Le censure attengono al merito degli atti impugnati e possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità soltanto se formulate in maniera autosufficiente. Nella specie i ricorrenti incidentali hanno formulato il motivo mediante rinvio ai ricorsi di merito e ai documenti allegati. Questo metodo non consente al giudice di legittimità di constatare i termini precisi in cui le questioni sono state prospettate e quindi preclude un giudizio consapevole sulla loro rilevanza. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta il vizio processuale della violazione dell’art. art. 112 c.p.c., è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, indichi le espressioni con le quali la deduzione (in relazione alla quale viene denunciato il vizio) è stata formulata nel giudizio di merito (Cass. 10605/2010).

Infine, con il quarto ed ultimo motivo viene sollevata la questione della omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, che è questione che attiene alla definitività della formazione della pretesa fiscale e non alla sua esecuzione. Nella particolare procedura di riscossione in esame, la definitività del provvedimento (sempre che sia in discussione uno di quelli di cui all’art. 10 della citata convenzione) è attestata dalla Autorità Suprema richiedente.

Tutto quanto attiene alla legittimità della pretesa erariale, anche quando investa la definitività della stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice della nazione richiedente. Al giudice italiano compete soltanto il sindacato sulla regolarità della riscossione a partire dal momento della formalizzazione della richiesta dello Stato estero.

Con seguentemente, va accolto il ricorso principale della società Gest Line S.P.A., va rigettato il ricorso dei contribuenti, va cassata la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, per il giudizio di merito, formulato in adesione ai principi di diritto sopra affermati, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA