Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23596 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11385-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CASTELLANO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/03/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PU GLIA,depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Arnaldo Del Vecchio (delega orale Avvocato Michele

Castellano), per il controricorrente, che si riporta al

controricorso chiedendo rigetto o inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente part time, con funzioni esecutive.

Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito dì relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevata, da subito, l’infondatezza del secondo motivo e l’inammissibilità del terzo – laddove la sentenza impugnata appare conforme ai dettami del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 ed al ricorso (attesa la data di deposito della sentenza impugnata) si applica il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass S.U. n. 8053/2014), il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forn2a, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esordio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, nel ritenere irrilevante, ai fini impositivi la presenza di un dipendente con funzioni esecutive, è immune da censure mentre il mezzo, nei termini in cui è formulato, appare inammissibilmente teso alla censura dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese processuali data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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