Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23595 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. un., 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34205-2018 proposto da:

COMUNE DI MILAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO MARIA

PARISI;

– ricorrente –

contro

B.M.A., B.M., C.M.G.,

C.E., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FARA SABINA 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO RUGGERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 618/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/06/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2020 dal Consigliere TERRUSI FRANCESCO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

la declaratoria della giurisdizione amministrativa;

udito l’Avvocato Francesco Ruggeri.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta da C.E., C.M., B.A.M. e B.M. nei confronti del comune di Milazzo, finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà di un fondo rustico dal comune occupato abusivamente, poi irreversibilmente destinato alla realizzazione della strada pubblica (OMISSIS).

Le attrici impugnavano la sentenza poichè a loro dire il tribunale, errando, non aveva considerato che l’occupazione era avvenuta illegittimamente ab origine, in quanto nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica non erano stati indicati nè i termini di inizio e di fine lavori, nè il termine di espropriazione della L. n. 2359 del 1865, ex art. 13.

La corte d’appello di Messina ha accolto il gravame e, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., ha rimesso la causa dinanzi al giudice di primo grado, osservando che il provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità senza i termini per il compimento dell’espropriazione è da considerare radicalmente nullo, con la conseguenza che ogni successivo atto di occupazione costituisce un comportamento materiale non collegabile in alcun modo all’esercizio, anche abusivo, dei poteri della p.a..

Avverso la predetta sentenza il comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.

Le intimate hanno replicato con controricorso.

Il comune ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il comune di Milazzo denunzia nell’ordine:

(1) la violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, in riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 (cd. T.u.e.), poichè la procedura, ancorchè non conclusasi col decreto di esproprio, era stata avviata a seguito dell’approvazione del progetto di opera pubblica accompagnato dalla dichiarazione di pubblica utilità, donde la giurisdizione non poteva che spettare al giudice amministrativo;

(2) l’omessa motivazione su fatto decisivo, poichè le appellanti avrebbero dovuto comunque formulare tutte le difese di merito, e non limitarsi invece a un unico motivo di impugnazione attinente al profilo della giurisdizione;

(3) la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al difetto di legittimazione attiva, poichè le attrici non erano mai divenute proprietarie della porzione di terreno sulla quale era stata realizzata l’opera pubblica, stante la già avvenuta abdicazione dei loro danti causa;

(4) la violazione dell’art. 2947 c.c., per tardività della domanda e intervenuta prescrizione;

(5) la violazione degli artt. 1173,1176 e 2043 c.c., non essendo stata contestato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risarcitoria nei riguardi degli originari proprietari, con somma persino maggiore al valore del bene.

2. – Il secondo motivo è da esaminare prioritariamente, in quanto tende a ottenere la stabilizzazione della sentenza di primo grado in base alla ritenuta inammissibilità dell’impugnazione a suo tempo proposta.

Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Innanzi tutto lo è per come formulato, essendo stato prospettato un (asserito) errore di diritto in forma di omesso esame di fatti storici, in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

In secondo luogo, e comunque, lo è pure in considerazione della tesi esposta. Difatti il principio al quale il ricorrente allude riguarda il ben distinto caso in cui l’appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito (ex aliis Cass. n. 24612-15, Cass. n. 1129918). Tale principio non si attaglia al caso specifico, nel quale la sentenza di primo grado si è limitata a declinare la giurisdizione.

In proposito va osservato che l’impugnazione è sempre ammissibile ove i vizi di rito denunciati impongano, se fondati, la rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..

3. – Il primo motivo invece è fondato.

La controversia avente a oggetto il risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un suolo occupato d’urgenza per l’esecuzione di un’opera pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità ancorchè illegittima – perchè soggetta all’art. 13 della legge fondamentale e adottata senza indicazione dei termini iniziale e finale dei lavori, e di quello attinente alla procedura di esproprio – è comunque devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell’opera, fonte di danno, con la dichiarazione suddetta.

Non rileva la qualità del vizio da cui sia affetta quest’ultima (v. Cass. Sez. U n. 15284-16).

Tale principio è stato a più riprese affermato da queste Sezioni unite in periodo recente, quanto alle controversie risarcitorie promosse – come quella in esame – dopo il 10 agosto 2000, relative alle occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile come tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, anche se l’ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza un titolo valido o nonostante il venir meno di detto titolo. Siffatte controversie, in particolare, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico – edilizia ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 7, perchè l’apprensione, l’utilizzazione e l’irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono pur sempre giustappunto riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, che si manifesta con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest’ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (v. Cass. Sez. U, n. 23102-19).

4. – Giova ricordare che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e 191 del 2006, quel che interessa ai fini della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è che la controversia risarcitoria attenga a occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere, per l’appunto riconoscibile come tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano; e ciò anche nel caso in cui l’ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione siano avvenute in forza di un titolo di cui possa esser dichiarata l’illegittimità o l’inefficacia.

La predetta giurisdizione non trova giustificazione nell’idoneità della dichiarazione di pubblica utilità a determinare l’affievolimento del diritto di proprietà, e quindi nella configurabilità della posizione giuridica del proprietario come interesse legittimo, ma nella riconducibilità della fattispecie alla materia urbanistico – edilizia come definita dall’art. 7 cit., in virtù della quale spettano alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie aventi a oggetto comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere da parte della Pubblica Amministrazione, quali che siano i diritti (reali o personali) fatti valere nei confronti di quest’ultima, nonchè la natura (restitutoria o risarcitoria) della pretesa avanzata. Per modo che essa (giurisdizione) si estende a tutte le ipotesi in cui l’esercizio del potere si è manifestato con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, anche se poi quest’ultima sia stata annullata da parte della stessa autorità amministrativa che l’ha emessa o dal giudice amministrativo, oppure la sua efficacia sia altrimenti venuta meno, o ancora l’apprensione e/o l’irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in assenza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta caducato (cfr. Cass. Sez. U n. 12178-14; Cass. Sez. U n. 8349-13. Più di recente Cass. Sez. U 31028-19, nel riferimento anche all’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. g)).

5. – Ne deriva che per devolvere al giudice amministrativo controversie come quella in esame è sufficiente il collegamento della realizzazione dell’opera con la dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima, a prescindere dalla qualità del vizio da cui risulti affetta tale dichiarazione – qualità viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore (Cass. S.U. n. 2719206, Cass. S.U. n. 15319-10, Cass. Sez. U n. 3569-11) alla quale si è ispirata la corte d’appello di Messina.

6. – I restanti motivi sono assorbiti.

L’impugnata sentenza deve essere cassata con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per giusti motivi, atteso il consolidamento della giurisprudenza (nel senso indicato) in epoca successiva alla sua introduzione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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