Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23595 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. I, 23/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 23/09/2019), n.23595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29603/2014 proposto da:

Comune Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Ettore Rolli n. 24, presso lo studio

dell’avvocato Sforza Arturo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Calvani Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.

2, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Valla Giacomo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1322/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/04/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1322/2013 depositata il 22/10/2013, la Corte d’Appello di Bari, pronunciando in unico grado, accoglieva per quanto di ragione l’opposizione alla stima proposta da P.A., determinava in Euro 275.801,02 l’indennità per l’esproprio del suolo descritto nella motivazione della stessa sentenza, nonchè determinava in Euro 32.604,52 l’indennità di occupazione legittima relativa al medesimo fondo espropriato, ordinando al Comune di Bisceglie il deposito di dette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell’attore, detratto quanto eventualmente già corrisposto, con interessi legali dal 24-3-3009. La Corte d’appello di Bari, richiamando le sopravvenute modifiche legislative apportate dalla finanziaria 2008 al D.P.R. n. 327 del 2001, all’esito della sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale e ritenuta quindi la necessità di determinare l’indennità di esproprio in base al valore venale sul suolo, dava conto del fatto che il CTU aveva calcolato le indennità in base alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, dichiarato incostituzionale, e tuttavia non riteneva necessaria la riconvocazione del CTU, il quale in ogni caso aveva determinato il valore di mercato del suolo in misura pari a Euro278,01/mq.. La Corte territoriale riteneva di dover congruamente ridurre la stima al valore di Euro161,24 al mq., tenuto conto della media dei valori utilizzati in altri giudizi dalla stessa Corte, facendo in particolare riferimento ad analogo valore riconosciuto a proprietari di particelle ubicate nella medesima zona, come statuito nella sentenza dell’11-6-2013 depositata in minuta ed in corso di pubblicazione, anche al fine di non creare macroscopiche disparità di trattamento nella stima di beni omogenei. I Giudici d’appello riconoscevano sull’indennità di espropriazione così determinata la maggiorazione del 10% ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, nel testo modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, ritenendo dovuto l’aumento per legge, anche se non espressamente richiesto nell’atto di citazione. Precisavano che l’art. 37 citato trova applicazione nei casi in cui i procedimenti espropriativi erano ancora in corso al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 e rilevavano che nella fattispecie il decreto di esproprio era stato emesso nel 2009. La Corte d’appello non operava la riduzione del 25% di cui dell’art. 37, comma 1 T.U. espropri, ritenendo che non fosse ravvisabile la finalità del provvedimento ablatorio ad attuare interventi di riforma economico-sociale.

2. Avverso questa sentenza, il Comune di Bisceglie propone ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso da P.A., che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 371 del 2001 e della L. n. 244 del 2007 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto applicabile nella fattispecie la maggiorazione del 10% introdotta dalla L. n. 244 del 2007. La finanziaria del 2008 è invece applicabile solo alle procedure espropriative disciplinate dal T.U. espropriazioni, ossia a quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30-6-2003), come da consolidato orientamento di questa Corte richiamato in ricorso (tra le tante Cass. n. 6798/2013). Nel caso di specie la dichiarazione di pubblica utilità risale al 2000, come da Delib. Consiglio Comunale 26 luglio 2000, n. 52 e Delib. Consiglio Comunale 21 dicembre 2000, n. 125. Pertanto la disciplina applicabile è quella di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359 e la Corte territoriale avrebbe dovuto operare la decurtazione del 40% in quanto l’indennità provvisoria offerta ai proprietari non era inferiore ad 8/10 di quella definitiva effettivamente spettante.

2. Con il secondo motivo il Comune di Bisceglie lamenta “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. La stima del valore venale del suolo effettuata dal C.T.U. era incongrua per avere l’ausiliario valutato al ribasso i costi di costruzione ed omesso di considerare altri costi, oltre che anche oneri fiscali. Inoltre la Corte d’appello ha disatteso la stima di cui alla consulenza d’ufficio, quantificando l’indennità di esproprio senza attenersi al parametro del valore venale del bene ablato indicato dal C.T.U.. Lamenta che la Corte d’appello abbia fatto solo generico riferimento ad altra propria sentenza dell’11-6-2013, depositata in minuta ed ancora in corso di pubblicazione, senza esplicitare il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, impedendo così alle parti di comprendere l’iter logico seguito dal Collegio giudicante per pervenire alla determinazione del valore venale del bene ablato.

3. Con il terzo motivo il Comune denuncia “Nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Lamenta che sia stata riconosciuta al P. la maggiorazione del 10% di cui alla L. n. 244 del 2007, in assenza di domanda da parte di quest’ultimo.

4. Con il quarto motivo l’Ente ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89”. Il Comune, pur consapevole del contrario indirizzo di questa Corte al riguardo, afferma che sia dovuto l’abbattimento del 25% dell’indennità di espropriazione previsto dal citato articolo, dovendo ravvisarsi in re ipsa la finalità di riforma economico-sociale perseguita con il Piano per l’edilizia Economica e Popolare.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale P.A. la menta “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce che la Corte d’appello ha posto a fondamento della decisione atti e prove di un diverso processo, svoltosi tra parti diverse, senza che dette prove fossero prodotte in causa e senza che vi fosse alcuna dimostrazione, nè possibilità di controllo per le parti, che ricorresse l’affermata identità delle caratteristiche, per destinazione urbanistica e per vocazione, del suolo oggetto dell’altro giudizio.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale P.A. lamenta “Violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Rileva che la Corte territoriale ha fatto riferimento, per la determinazione del valore di stima, ad una sentenza della stessa Corte “depositata in minuta ed in corso di pubblicazione”, ossia ad un provvedimento ancora privo di giuridica esistenza al momento della deliberazione assunta con la sentenza impugnata.

7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta “Violazione dell’art. 11 Cost. (rectius art. 111). Assenza ed irrazionalità manifesta della motivazione”. Evidenzia che la decisione della medesima Corte territoriale richiamata ai fini della determinazione del valore di stima ed in corso di pubblicazione era stata decisa l’11-6-2013, ossia in data successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo ed unico grado di merito (9-4-2013). Ad avviso del controricorrente manca totalmente la motivazione della congruità del valore di stima assunto a base della decisione, con la conseguente irrazionalità ed arbitrarietà della relativa statuizione, dovendosi ravvisare il vizio di anomalia motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis.

8. Con il quarto motivo di ricorso incidentale il controricorrente lamenta “Violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione dell’art. 11 Cost.. Assenza ed irrazionalità manifesta della motivazione”. Censura la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di compensazione integrale delle spese di lite, rilevando la manifesta irrazionalità della motivazione, con la quale si dava atto della totale soccombenza del Comune, senza esplicitare le “gravi ed eccezionali ragioni” della suddetta compensazione, in base a quanto prescritto dall’art. 92, nel testo in vigore alla data della decisione.

9. Il primo motivo di ricorso principale è fondato nei limiti di seguito precisati.

9.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato, con un orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, che nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa – come nel presente caso – prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, si deve considerare la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 D.P.R. cit., per il quale le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, perchè in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (Cass. S.U. n. 5265/2008; Cass. n. 11480/2008, Cass. n. 3749/2012;

Cass.n. 6798/2013; Cass. n. 20177/2017). Questa Corte ha altresì precisato che, in base al disposto della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 90, le disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del citato T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 dello stesso articolo, si applicano ai procedimenti espropriativi in corso, e non anche ai giudizi in corso, e i criteri previsti dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, in quanto introdotti come modifica del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2 (T.U. espropriazioni), si applicano soltanto alle procedure espropriative soggette al predetto Testo Unico – cioè a quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (Cass. n. 3749/2012; Cass.n. 6798/2013; Cass. n. 20177/2017 citate).

9.2. Nella fattispecie in esame la dichiarazione di pubblica utilità risale al 2000- PEEP del 26/7/2000 e 21/12/2000-, mentre il decreto di espropriazione è del 24-3-2009, ossia è successivo all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 (1-1-2008).

Nel caso che si sta scrutinando, dunque, il procedimento espropriativo era ancora in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, e, valorizzando detta circostanza, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la suddetta legge, nonostante che la dichiarazione di pubblica utilità fosse anteriore al 30 giugno 2003, ed ha perciò riconosciuto la maggiorazione del 10% prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, come novellato dalla L. n. 244 del 2007.

In coerenza con i principi di diritto esposti nel sotto-paragrafo che precede, ritiene invece questa Corte che i “procedimenti espropriativi in corso”, per i quali il comma 90 dell’art. 2 citato prevede un limitata retroattività della nuova disciplina, siano solo quelli disciplinati dal D.P.R. n. 327 del 2001. Il comma 90 dell’art. 2 prevede che “Le disposizioni di cui all’art. 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), del citato Testo Unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità’ di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile”.

Ora, se la modifica introdotta dal comma 89 dell’art. 2 citato incide, anche, sul disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, la retroattività introdotta dall’art. 90, riguarda la medesima modifica e l’art. 37, come costantemente interpretato da questa Corte, ha un ambito di applicazione circoscritto alle procedure espropriative nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo il 30 giugno 2003.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non possono trovare applicazione, nella fattispecie in esame, le disposizioni di cui all’art. 37 del T.U.E. come modificate dalla L. n. 244 del 2007.

9.3. La censura espressa con il primo motivo di ricorso principale è, invece, infondata nella parte in cui il Comune chiede la decurtazione del 40% ai sensi della L. n. 2359 del 1865, atteso che deve applicarsi il criterio del valore legale pieno di cui all’art. 39 della citata legge fondamentale, che è quello legale di determinazione dell’indennità di espropriazione, dopo la declaratoria di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (Cass. n. 6798 del 2013).

10. Dall’inapplicabilità ratione temporis, nel caso di specie, delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, discendono, altresì, la fondatezza del terzo motivo di ricorso principale, concernente la maggiorazione del 10% che il Comune assume non dovuta all’espropriato, e l’infondatezza del quarto motivo di ricorso principale, riguardante l’abbattimento del 25% dell’indennità di espropriazione, in disparte ogni valutazione sugli altri profili di diritto prospettati dal Comune, che restano superati, una volta affermata l’inapplicabilità del T.U.E..

11. Il secondo motivo di ricorso principale, nonchè i primi tre motivi di ricorso incidentale, vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione.

11.1. In ordine all’ammissibilità del secondo motivo di ricorso principale occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. S.U. n. 8053/2014 e da ultimo Cass. n. 22598/2018). Inoltre “il giudizio di Cassazione è vincolato dai motivi del ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate nel codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e dalla specificità ed esige che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica delle sentenze impugnate” (Cass. n. 19959/2014). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infine, per il principio dell’idoneità al raggiungimento dello scopo, l’inesatta rubricazione del vizio denunciato nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., non determina l’inammissibilità del motivo, ove dall’illustrazione emerga in qualche modo la riferibilità dell’esposizione ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 18421/2009).

11.2. In applicazione dei suesposti principi, è da ritenersi ammissibile il secondo motivo di ricorso principale, pur se nella rubrica è richiamato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore anteriormente alla novella del 2012, mentre è quest’ultima da applicarsi ratione temporis nella fattispecie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22/10/2013. Infatti nell’illustrazione del motivo il Comune denuncia che la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e lamenta che Corte d’appello abbia fatto solo generico riferimento ad altra propria sentenza dell’11-6-2013, depositata in minuta ed ancora in corso di pubblicazione, senza esplicitare il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, impedendo così alle parti di comprendere l’iter logico seguito dal Collegio giudicante per pervenire alla determinazione del valore venale del bene ablato. La doglianza così esplicitata consente pertanto di ricondurre il vizio denunciato nell’anomalia motivazionale rilevante nel senso precisato, ossia in base al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato.

Di medesimo sostanziale contenuto sono le censure espresse dal controricorrente con i primi tre motivi di ricorso incidentale, con i quali si denunciano anche vizi di violazione di legge, sempre in relazione al mero richiamo, effettuato dalla Corte territoriale, di una sentenza non ancora pubblicata e di atti e prove di un altro processo, svoltosi tra parti diverse, senza che dette prove fossero prodotte in causa e senza che vi fosse alcuna dimostrazione, nè possibilità di controllo per le parti, che ricorresse l’affermata identità delle caratteristiche, per destinazione urbanistica e per vocazione, del suolo oggetto dell’altro giudizio.

11.3. I vizi denunciati sono sussistenti.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 17757-2014 e n. 30733-2017). Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, disattese dal Giudicante senza indicare le ragioni per cui abbia ritenuto erronei tali rilievi, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con essi, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 13922 del 07/07/2016; Cass. n. 13399/2018 e n. 13770/2018).

11.4. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha disatteso il valore di stima indicato nella consulenza tecnica d’ufficio, rilevando che l’indennità era stata calcolata sulla base dei criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ossia sulla norma dichiarata incostituzionale. Dando atto che la stima del valore venale del suolo in Euro 278,01 al mq. era stata effettuata dal CTU con operazione corretta, la Corte territoriale ha ridotto il valore venale a Euro 161,24 al mq. facendo riferimento a quanto statuito dello stesso Ufficio con sentenza non ancora pubblicata, sull’assunto che trattavasi di suoli aventi caratteristiche identiche a quelle oggetto del contendere e di particelle ubicate nell’identica zona. Tuttavia non risultano esplicitati nella motivazione della sentenza impugnata i criteri di calcolo del valore di stima utilizzati, diversi da quelli indicati dal consulente tecnico d’ufficio e sui quali si era instaurato rituale contraddittorio tra le parti. Nè, e principalmente, è consentito alle parti di effettuare il controllo sulla congruità del valore venale in concreto attribuito al suolo per cui è causa, poichè l’unico riferimento è ad un altro procedimento tra parti diverse conclusosi con una sentenza non ancora depositata, e quindi priva di esistenza quale atto giuridico conoscibile dalle parti (Cass. n. 18586/2018), al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

12. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso incidentale perchè concernente la statuizione sulle spese di lite che dovrà essere nuovamente regolata dal giudice del rinvio.

13. In conclusione, devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso principale, quanto al primo nei limiti di cui si è detto (p. 9.3), e deve rigettarsi il quarto. Devono altresì essere accolti i primi tre motivi di ricorso incidentale, assorbito il quarto. L’impugnata sentenza va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il quarto motivo di ricorso principale, accoglie gli altri motivi di ricorso principale, quanto al primo nei sensi di cui in motivazione, accoglie i primi tre motivi di ricorso incidentale, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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