Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23595 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10871-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 80/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO depositata il 15/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP versata dal 2004 al 2007, la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale non era dotata di autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Il giudizio va dichiarato estinto avendo la ricorrente ritualmente rinunciato al ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016