Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23594 del 31/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11605-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 943/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza n. 943/2018 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Marsala aveva escluso l’obbligo di iscrizione di C.G. alla Gestione separata presso l’Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura anche coltivato da successiva memoria;
che la C. è rimasta intimata;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26 e 31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 2, commi 25 e 26, e art. 18, comma 12, per aver, la Corte di appello palermitana, escluso l’obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata presso l’Inps in relazione a redditi prodotti nell’esercizio della professione di avvocato, quale quella svolta da C.G..
Il motivo risulta fondato.
Questa Corte ha precisato che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167 del 2018; Cass. n. 32508 del 2018).
I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, non sono stati considerati dalla Corte territoriale che, pertanto, dovrà farne applicazione. Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Palermo, diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021