Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23594 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. un., 27/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3640-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Area Monopoli, Ufficio dei

Monopoli per la Liguria, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO PICIOCCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1342/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2020 dal Consigliere TERRUSI FRANCESCO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Emanuele Manzo per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Carlo Petrone per delega dell’avvocato Pietro Piciocchi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.D. impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle dogane formatosi sulla domanda di rimborso di un credito per illegittima applicazione della L. 29 gennaio 1986, n. 25, art. 12, conseguente alla assegnazione della rivendita di generi di monopolio e della annessa ricevitoria del lotto sita in (OMISSIS), e al successivo contratto di appalto novennale della rivendita stipulato in data 1-2-2013. Tale credito era rivendicato in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in sede di stipula del contratto e quanto risultante dall’applicazione dell’aliquota del 50% agli aggi relativi all’annualità anteriore (2012).

La commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso.

Per converso la commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello della contribuente. Ha ritenuto la questione di giurisdizione coperta da giudicato, essendovi stato l’implicito rigetto della corrispondente eccezione da parte del giudice di primo grado e non avendo l’amministrazione proposto appello incidentale a tal riguardo, e ha osservato, nel merito, che nell’anno anteriore a quello di stipula del contratto – e dunque nell’anno 2012 – l’aggio era pacificamente stato pari a 524,00 EUR, sicchè il corrispettivo, determinato ai sensi della L. n. 25 del 1986, art. 12, comma 2, doveva essere quantificato nel 50% di tale somma.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La sezione tributaria della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 436 del 2020, ha rimesso gli atti al primo presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, attesa la questione di giurisdizione posta al fondo dei primi due motivi.

La controricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nel ricorso si dice che la sentenza, depositata il 27-92017, è stata notificata il 14-11-2017.

Tuttavia l’avvocatura ricorrente ha mancato di produrre la copia autentica della sentenza con la sua relata di notificazione (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

Tale aspetto è decisivo, poichè il ricorso risulta a sua volta notificato per posta, con spedizione avvenuta il 15-1-2018.

2. – Quella relativa alla procedibilità è questione prioritaria e preliminare alla stessa eventuale verifica di ammissibilità del ricorso, cosicchè quando la sentenza impugnata si dica esser stata notificata e il ricorrente abbia depositato (come nella specie) la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve sempre applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, a prescindere dall’indagine circa il rispetto del termine breve decorrente dalla asserita data di notificazione della sentenza medesima.

Resta salva unicamente l’ipotesi della presenza della copia autentica della sentenza (completa di relata) nel fascicolo della controparte o in quello d’ufficio, atteso che il primo, nel processo tributario, è acquisito di diritto al secondo.

Ciò in virtù del principio per cui, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, “ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (così Cass. Sez. U n. 1064817).

3. – Nel caso concreto la copia autentica della sentenza impugnata, completa di relata di notificazione, non è in atti neppure alla luce delle risultanze sopra dette.

Consegue che il ricorso è improcedibile.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

Non rileva il disposto ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento dei tributi che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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