Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23594 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. I, 23/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 23/09/2019), n.23594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26285/2014 proposto da:

COMUNE DI SIGNA, in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE e Sindaco pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Pierluigi da

Palestrina 63 presso lo studio dell’Avv.to Gianluca Contaldi che lo

rappresenta e difende anche disgiuntamente all’Avv.to Elena Vignoli

ed Avv.to Elena Cirri giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

R.C., elettivamente domiciliata in Roma Via Ennio Quirino

Visconti 99 presso lo studio dell’Avv.to Giovanni Battista Conte che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso,

unitamente all’avv. Pignatelli Nicola;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n.505/2014 emessa dalla Corte di Appello di

FIRENZE, in data 7/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/4/2019 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/12//2010 l’attrice R.C. premesso che era comproprietaria con M.R. di un’area sita nel Comune di (OMISSIS); che i terreni erano in parte interessati da una procedura d’esproprio, in parte oggetto di un provvedimento di asservimento per la realizzazione di un collettore fognario; che l’area era stata oggetto di occupazione temporanea; che le indennità provvisorie e di occupazione non erano state congruamente liquidate; che pertanto vantava il diritto al risarcimento del danno subito per indennità di occupazione illegittima oltre interessi e rivalutazione: tutto ciò premesso convenne in giudizio il Comune di Signa in persona del legale rappresentante davanti alla Corte di Appello di Firenze per ivi sentirlo condannare alla determinazione e pagamento della giusta indennità oltre interessi e rivalutazione nonchè vittoria di spese di giudizio.

Si costituì il Comune di Signa contestando la domanda. Nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il Comune venne condannato al deposito di una somma a favore dell’attrice.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze il ricorrente Comune di Signa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e memoria. R.C. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo e memoria. Il Comune di Segni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Signa denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. ed art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5, artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte di Appello ha ritenuto che i fondi ricadenti in zona F4 parco pubblico fossero edificabili aderendo acriticamente alla CTU espletata in corso di giudizio, nonchè ha ritenuto indennizzabile il preesistente manufatto stradale abusivo riscontrato sulla porzione non edificabile della particella (OMISSIS) senza adeguatamente motivare la decisione.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 23, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla natura edificatoria dell’area oggetto di esproprio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello, aderendo alla CTU e senza adeguatamente motivare la decisione, ha ritenuto che i fondi ricadenti in “zona F4 – Parco pubblico” e ad intervento unitario 13 introdotta con la variante al PRG del Comune di Signa del 1998 fossero edificabili.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, art. 32, art. 39, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e D.M. n. 1444 del 1968, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte di Appello ha determinato le indennità di esproprio e di occupazione dei terreni per la realizzazione della strada e di occupazione ed asservimento dei terreni ricadenti in zona F-4 in base alla variante al PRG del 1998 per la realizzazione del collettore fognario in base a calcoli e parametri erronei senza adeguatamente motivare la decisione.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16,D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 38, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 in quanto la Corte di Appello ha affermato che non risulta la natura urbanisticamente abusiva del manufatto e pertanto ha determinato in Euro 3.867,50 il costo delle opere minimale necessarie per realizzare il preesistente manufatto stradale, riscontrato sulla porzione non edificabile della particella (OMISSIS) senza adeguatamente motivare la decisione.

Va premesso che un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009) soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (cfr. Cass. n. 12218 del 2016; 13172 del 2016; n. 11503 del 2014; n. 665 del 2010; n. 400 del 2010; n. 21396 del 2009; n. 21095 del 2009; n. 17995 del 2009). Va peraltro rilevato che a seguito della sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale per i suoli non aventi natura edificatoria rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chiosci per la vendita di prodotti, etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Nella specie, risulta accertato che l’area era destinata a verde pubblico, e tale destinazione costituisce un vincolo conformativo incidendo su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione della zona in cui i beni ricadono, talchè la qualità edificatoria resta esclusa, ricadendo l’area nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, n. 7, include fra “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.

Nè può giovare il richiamo al comparto edificatorio che, previsto dall’art. 870 c.c. e disciplinato dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 23, è uno specifico mezzo di attuazione del piano regolatore particolareggiato, e rende possibile l’edificazione privata ove sia inizialmente mancato l’accordo dei proprietari, dettando anche prescrizioni costruttive atte a realizzare sistemazioni urbanistiche di parti del territorio comunale. Il Comune, al fine di attuare le prescrizioni degli strumenti urbanistici, procede alla formazione dei comparti costituenti zone fabbricabili comprensive di aree inedificate e di costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni e tale procedimento nella specie non risulta essere stato attuato tanto da essere stato ricostruito “empiricamente” un indice territoriale che non era preesistente, sicchè il richiamo a tale istituto, a fini perequativi, non ha fondamento giuridico.

Anche il quarto motivo è fondato. La Corte territoriale ha riconosciuto l’indennizzo per il manufatto (c.d. opere minimali) stradale preesistente al nuovo tracciato, sul presupposto che non ne constasse la natura urbanisticamente abusiva. Così operando, tuttavia, la Corte Territoriale non ha tenuto conto che l’indennizzo riferito a manufatti presuppone proprio al contrario che ne sia documentata la legittimità urbanistica.

Per quanto sopra appare fondato il secondo e quarto motivo di ricorso che devono essere accolti assorbiti il primo ed il terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Il quinto motivo di ricorso relativo alle spese di lite del giudizio di appello, ivi comprese le spese di CTU, poste a carico del Comune per aver il Comune affermato la natura non edificatoria del terreno è fondato e deve essere accolto di conseguenza.

Con unico motivo di ricorso incidentale R.C. denuncia violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto che gli interessi legali sulla somma a lei dovuta decorressero dalla data della citazione e non invece dalla data dell’espropriazione come richiesto esplicitamente a pagina 5 e 7 dell’atto di citazione.

Il motivo è fondato e deve essere accolto. Infatti premesso che non risulta controverso che la domanda formulata di cui alle pagine 5 e 7 dell’atto di citazione comprendesse gli interessi legali decorrenti dalla data di espropriazione, posto che risulta pacifico che il contenuto di una domanda giudiziale debba essere desunto dall’esame complessivo dell’atto di citazione e non esclusivamente dal significato letterale delle conclusioni formulate, devono pertanto ritenersi dovuti gli interessi dalla data dell’esproprio così come richiesti in riforma dell’impugnata sentenza ovviamente calcolati sulla differenza tra il quantum depositato presso la cassa depositi e prestiti ed il quantum giudizialmente liquidato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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