Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23594 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10837-2014 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BUSETTO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Z.F., esercente l’attività di promotore finanziario, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni 2008, 2009 e 2010, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado sfavorevole al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello rilevava che, dalla documentazione versata in atti ed in assenza di prove contrarie allegate dal contribuente, emergeva che lo stesso si era avvalso, per lo svolgimento della sua attività, di un’autonoma organizzazione, come risultante dalla sussistenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di costi per prestazioni di terzi direttamente afferenti l’attività professionale.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso – a mezzo del quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della Commissione Regionale di fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti- non è, nei termini in cui è formulato, ammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.8053/2014) hanno avuto modo di puntualizzare che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Il mezzo di ricorso, laddove si lamenta l’omessa valutazione delle “ulteriori considerazioni svolte in appello” ovvero ci si riferisce al fatto come “vicenda” o “ricostruzione della fattispecie”, non rispetta tali parametri ed è, inammissibilmente, volto ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all’accertamento effettuato dal Giudice di merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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