Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23594 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MERCATO SANSEVERINO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. Avallone Marco, presso il quale è

elettivamente domiciliato in Pagani in via Trento n. 64;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 324/5/07, depositata il 22 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Marco Avallone per il contro ricorrente e ricorrente

incidentale.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 324/5/07, depositata il 22 ottobre 2007, che, accogliendo l’appello del Comune di Mercato S. Severino, ha annullato l’atto di contestazione con il quale veniva ad esso irrogata la sanzione, prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 nella misura del 30%, per il ritardato versamento dell’accisa sul gas metano erogato nel territorio comunale, dovuta per il mese di novembre 1998.

Il giudice d’appello riteneva infatti che fosse esclusa dal carpo di applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997 la materia delle accise, la quale trovava la sua specifica disciplina nel t.u. delle imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il cui art, 50 andava applicato nella specie, piuttosto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13.

L’ente locale contribuente resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale si duole che non sia stato dichiarato inammissibile l’appello per mancanza del requisito della specificità.

Il motivo di ricorso incidentale è infondato, atteso che “nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza” (Cass. n. 1224 del 2007, n. 1574 del 2005). L’atto di appello dell’amministrazione sosteneva, infatti l’applicabilità alla specie della sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, in quanto “previsione di portata sicuramente generale”, esponendone diffusamente le ragioni, e sostenendo in particolare che la detta disposizione “aveva inteso aggiungere un’ulteriore ipotesi sanzionatola non contemplata in maniera esplicita in precedenza”.

Con il primo motivo del ricorso principale, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ, l’amministrazione, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 26 e 50 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 13 e 16, nonchè violazione dell’art. 15 c.p. e dei principi generali, costituenti diritto vivente, sulla interpretazione delle leggi (art. 12 preleggi) e sui rapporti tra legge generale e speciale, sostiene la portata generale del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 in riferimento ad ogni tipo di tributo, tale da includere la materia delle accise;

con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.

Questa Corte ha affermato che “in tema di violazioni amministrative tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 ha una portata generale, applicandosi come espressamente indicato nel secondo comma, ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto”. Pertanto tale sanzione è applicabile anche nell’ipotesi di mancato o tardivo versamento delle accise mentre deve escludersi che possa determinarsi un’ipotesi di cumulo di sanzioni ove sia stata richiesta anche l’indennità di mora e gli interessi in concorso con la sanzione, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4 trattandosi di imposizioni di pagamento assolutamente infungibili rispetto alle pretese sanzionatorie perchè giustificate da natura e funzione esclusivamente e rispettivamente risarcitoria e reintegrativa” (Cass. n. 18140 del 2010, n. 23517 del 2008).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo motivo, ed il ricorso incidentale è manifestamente infondato;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre il contro ricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio anzitutto rileva come i ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima decisione, debbano essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia;

che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese di lite vanno compensate fra le parti.

considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo successivamente alla promozione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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