Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23592 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10565-2015 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94,

presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6320/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO emessa il 30/09/2014 e depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

A.R., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che non resiste) e dell’Agenzia delle Entrate (costituitasi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6320/21/14, depositata in data 23/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che pure aveva accolto il ricorso del contribuente, diversamente statuendo in merito alla liquidazione delle spese di lite.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rilevando che la decisione di prime cure “ha compensato le spese di giudizio, pur in presenza di un’unica parte vittoriosa, senza indicarne i motivi” e che, peraltro, “non sussistevano valide ragioni per disporre la compensazione delle spese”, ha accolto l’appello del contribuente, condannando le appellate, Equitalia Sud s.p.a. ed Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio, “da liquidarsi in Euro 200.00, per ciascun grado di giudizio oltre IVA ed accessori.”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nel ricorso indicato per data di pubblicazione in G.U., 2 aprile 2014), essendo la decisione impugnata “del tutto carente dell’indicazione delle spese imponibili sopportate dal ricorrerte” ed avendo la stessa indicato cumulativamente i compensi e le spese, impedendo in tal modo qualsiasi controllo sui criteri seguiti.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli arrt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per aver la C.T.R. quantificato la liquidazione dei compensi senza aver tenuto conto del Regolamento per la disciplina dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al citato decreto ministeriale, con omissione del rimborso spese forfetario dal medesimo Regolamento stabilito.

2. I motivi dei ricorsi sono fondati e, poichè le censure argomentano sulla base dei medesimi presupposti logico giuridici, vanno trattari unitariamente.

Il Regolamento di cui al D.M. n. 55 del 2014 (entrato in vigore il 3/4/2014 e quindi applicabile alla presente controversia, essendo stata depositata la sentenza della C.T.R. nell’ottobre 2014), laddove fornisce i parametri normativi che devono essere valutati dall’organo giudicante, dichiara le tabelle allegate espressione di “valori medi” ed assegna all’organo giudicante l’espresso potere di aumento o diminuzione di quegli stessi valori, attribuisce all’organo giudicante una funzione valutativa, da esercitare discrezionalmente ma all’interno dei limiti espressi.

Questa Corte ha costantemente affermato che, “in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla Legge liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla correttezza della liquidazione” (Cass. n. 6338/2008; cfr., ex multis, Cass. n. 3454/2016, n. 24890/2011, n. 16993/9007, n. 5318/2007, n. 17028/2006).

La sentenza impugnata, che ha liquidato somme largamente inferiori ai valori medi indicati dalla norma e pure è manchevole di qualsiasi motivazione in merito all’ammontare delle spese giudiziali in favore della parte vincitrice, non avendo altresì riconosciuto il rimborso forfetario del 15% del compenso (contemplato dal D.M. n. 55 del 2014, art. 2), va, pertanto, cassata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per nuova valutazione sulle spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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