Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23591 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 31/08/2021), n.23591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32341-2019 proposto da:

F.D., A.G., A.D.C., in

qualità di eredi di A.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato, RAFFAELE FERRARA;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2556/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello dell’INPS ed ha respinto la domanda proposta da F.D., A.G. e A.D.C., eredi di A.P., diretta ad ottenere la condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del T.F.R. maturato dal predetto per il lavoro svolto alle dipendenze della società D.N. sas;

2. la Corte territoriale ha dato atto che il lavoratore aveva ottenuto l’accertamento del credito per T.F.R. con decreto ingiuntivo n. 614/2009 emesso dal Tribunale di S. Maria C.V., dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data (OMISSIS); che sulla base di un verbale di pignoramento negativo, il lavoratore aveva proposto ricorso per fallimento; che il ricorso era stato dichiarato improcedibile in data 24.2.12 con la seguente motivazione: “e’ risultato che l’attività risulta cessata in data 16.4.08 per trasferimento sede all’estero e, per come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, la stessa non risulta essere più continuata in Italia”;

3. ha respinto la domanda rilevando come non risultasse esperito un serio tentativo di esecuzione forzata, non solo nei confronti della società D.N. sas, che aveva trasferito la sede in Lettonia, ma neanche nei confronti del socio accomandatario V.L., illimitatamente responsabile;

4. avverso tale sentenza gli eredi di A.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, in relazione all’art. 1176 c.c.;

7. si censura la sentenza d’appello per avere negato l’accesso al fondo di garanzia senza considerare che il lavoratore aveva agito con l’ordinaria diligenza ed aveva proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti della società cancellata e trasferita all’estero, intrapreso la procedura esecutiva, del tutto infruttuosa e aleatoria, presso la sede legale italiana della società, inoltre allegato la visura catastale da cui risultava che la stessa non era titolare di beni mobili sul territorio nazionale;

8. la Corte di merito, addebitando al lavoratore la mancanza della ordinaria diligenza per non aver esperito azioni esecutive nei confronti del socio accomandatario Vaiano, non aveva considerato che, all’atto del trasferimento in Lettonia della sede legale della società, era mutato anche il socio accomandatario; il V. era stato sostituito da R.O., cittadino lettone, residente presso la ex sede legale italiana della società, luogo ove l’ufficiale giudiziario si è più volte recato senza mai rinvenire qualcuno;

9. col secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per errata percezione della documentazione in atti nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti;

10. si denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anche come difetto di motivazione, l’omesso esame del fatto che, al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento presso la sede della D.N. sas (in (OMISSIS)), il socio accomandatario non era più V. bensì R.O., residente presso la predetta sede legale; con la conseguenza che il verbale di pignoramento negativo era stato redatto in relazione alla sede della società che era anche residenza del socio accomandatario dell’epoca;

11. i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, e risultano inammissibili;

12. anzitutto, perché essi non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto non assolto l’onere di preventiva esecuzione forzata nei confronti del socio accomandatario V.;

13. la parte ricorrente si è limitata ad argomentare, a favore della propria ordinaria diligenza, il fatto di avere agito in via esecutiva nei confronti della società presso la sede legale che, all’epoca del tentato pignoramento, non solo era chiusa ma era anche coincidente con la residenza del nuovo socio accomandatario;

14. tale adempimento, ove anche dimostrato (e al riguardo non risultano trascritti né depositati gli atti e documenti citati nel ricorso), non vale a smentire o contraddire l’affermazione dei giudici di appello sulla mancata esecuzione nei confronti del V. quale socio accomandatario, quindi illimitatamente responsabile, atteso che la cessazione della qualifica di socio accomandatario non comporta il venir meno della responsabilità per i debiti contratti nel periodo di partecipazione alla società;

15. il motivo è comunque infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte (v. Cass. 11379 del 2008; Cass. n. 17593 del 2016) secondo cui il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l’I.N.P.S., è tenuto a verificare la mancanza o l’insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità;

16. a tali principi si è attenuta la Corte d’appello laddove ha rilevato come, mancando un qualsiasi tentativo di esecuzione forzata nei confronti del socio accomandatario V., non potesse dirsi soddisfatto l’onere, gravante sul lavoratore, di dimostrare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali risultante da un serio e adeguato esperimento dell’esecuzione forzata;

17. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

18. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

19. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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