Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23591 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. Dell’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19343-2018 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 63 (FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato LUCIANO

GARATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LENO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1016/23/2018, depositata il 12.3.2018 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Leno nei confronti di S.D. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per Imu 2013, sul presupposto che al contribuente, lavoratore dipendente, non spettasse l’esenzione per le aree edificabili di cui era comproprietario, utilizzate a fini agricoli e condotte dal padre e dal fratello, coltivatori diretti.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

1.Con il motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1 – lett. b), e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9, comma 1 e art. 58, comma 2 (richiamati per l’Imu dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è fondata.

La questione controversa è se l’agevolazione fiscale per il pagamento dell’ICI (estesa all’Imu dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2) debba essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per fruirne, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del terreno.

Il Comune resistente eccepisce che l’agevolazione fiscale non potrebbe estendersi a tutti i comproprietari “non qualificati” del terreno, intendendosi per tali, quelli che non svolgono attività agricola sul fondo, e ciò, in quanto, la predetta agevolazione tributaria riferita all’ICI, ad avviso dell’ente impositore, avrebbe natura soggettiva nei soli confronti di coloro che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrebbe estendersi agli altri comproprietari del fondo privi dei prescritti requisiti di legge.

Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui: In tema di agevolazione ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1 lett b), e art. 9, comma 1, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa” (Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass. 27/10/2017,n. 25596; 27/09/2017,n. 22486;05/07/2011, n. 14824; 29/07/2011, n. 16636).

Più in dettaglio questa Corte ha chiarito, riguardo all’approdo ermeneutico qui condiviso, che ‘Tale conclusione si impone… in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b). Ai sensi di questa disposizione, infatti” un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione” (Cass. n. 15566/10, cit.). Ne deriva che, “Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti” (Cass. 14696/2018)

La diversa soluzione adottata dalla CTR, “…in realtà confonde e sovrappone l’applicazione di due nome che, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile (art. 5 del decreto cit.) ed ha carattere oggettivo, e quella di cui all’art. 9 del decreto cit., che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto la relatività a cui condurrebbe la conclusione criticata, che, in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti” (sent. ult. cit.).

Nel caso di specie, il terreno in oggetto è interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da soggetti che ne sono comproprietari e che possiedono i requisiti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1, pertanto, l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non possono alterare la destinazione del fondo che è finalizzata all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto sicchè gli stessi, si trovano in una situazione d’impossibilità di sfruttamento edificatorio dell’area.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto il giudizio può essere deciso nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di esenzione ICI.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Spese del giudizio di merito compensate.

Condanna il Comune di Leno al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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