Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23591 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. CANNAS Luciana, presso la quale è

elettivamente domiciliato in Roma in Via Sestio Calvino n. 33;

– ricorrente –

contro

IMPRESA DI COSTRUZIONI DIMENSIONE srl, rappresentata e difesa

dall’avv. FONTANA Luciano, ed elettivamente domiciliata in Roma

presso l’avv. Fabio Accardo al Viale Angelico n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 14/03/07, depositata il 22 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 luglio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Castelnuovo Rangone propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 14/03/07, depositata il 22 febbraio 2007, che, accogliendo parzialmente l’appello della srl Impresa di costruzioni Dimensione, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’ICI per l’anno 1999, con il quale era stato rettificato il valore di due aree edificabili, e quindi liquidata la maggiore imposta e le conseguenti sanzioni, ha proceduto ad una nuova determinazione del valore delle aree, riducendo quello attribuito dall’ufficio.

Il giudice d’appello, premesso che per l’anno 1999 la differenza tra l’accertato ed il dichiarato per la complessiva estensione superficiale dei due lotti, sulla quale le parti concordano, è molto modesta, rileva infatti che pur essendo la sentenza di primo grado motivata con riferimento a tutti e cinque i criteri previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, la mancata produzione in primo grado della perizia di parte e della relazione geologica e geotecnica fa ritenere che uno degli elementi di valutazione, gli oneri per i lavori di adattamento del terreno, non sia stato adeguatamente considerato. La necessità di lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione del terreno, dovuti alla presenza d’acqua a profondità inferiore a tre metri, convince la commissione ad accogliere la richiesta subordinata dell’appellante, cioè la riduzione secondo equità del valore a mq delle aree. Pertanto per l’anno in questione il valore viene fissato ad Euro 268,05, pari a L. 519.017 mq.

La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo l’amministrazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 113 e 114 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza per aver deciso, riducendo il valore del terreno, secondo equità, in assenza di disposizioni normative che attribuiscano al giudice tributario di decidere la controversia in tal senso; con il secondo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 e art. 345 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione, si duole sia stata annessa la produzione in appello della perizia di parte del contribuente con gli allegati e basata su di essa la decisione di riduzione del valore dell’area; con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, nonchè vizio di motivazione, si duole che il giudice d’appello, pur avendo ritenuto corretta l’applicazione da parte del Comune di tutti e cinque i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, abbia ridotto il valore dell’area edificabile oggetto dell’avviso di accertamento decidendo la controversia secondo equità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario la valutazione del giudice tributario (nella specie, relativa al valore di un terreno edificabile ai fini dell’imposta di registro), in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (ex multis, Cass. n. 4442 del 2010, n. 11354 del 2001).

Le commissioni tributarie, d’altra parte, possono sostituire, ovvero utilizzare solo parzialmente la valutazione operata dall’Ufficio del registro nell’avviso di accertamento di maggior valore, valendosi anche di altri dati, eventualmente offerti dal contribuente, come la perizia di parte, secondo i poteri di libero apprezzamento attribuiti ai giudici tributari dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 (Cass. n. 15208 e n. 5776 del 2000).

Quanto, in particolare, al secondo motivo, si osserva che, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, nel processo tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

D’altronde, la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3405 del 1988, n. 662 del 1975).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il ricorso appare manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 ivi compresi Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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