Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23591 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4583/2012 proposto da:

Fiditalia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n.55, presso lo

studio dell’avvocato Di Pierro Nicola, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Piergiovanni Alessandro, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore dott.

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 107,

presso lo studio dell’avvocato Gelera Giorgio, rappresentato e

difeso dagli avvocati Consoli Maurizio, Vida Sergio, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.L., Z.R.;

– intimati-

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il

08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte dichiari

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda di revocazione formulata dalla s.p.a Fiditalia L. Fall., ex art. 98, commi 1 e 3, dell’avvenuta ammissione al passivo del fallimento s.r.l. (OMISSIS), dei crediti da TFR di due lavoratori dipendenti della società fallita. Ha affermato la società attrice che ai due dipendenti erano stati concessi finanziamenti con rimborso rateale notificati al datore di lavoro al fine di operare la trattenuta mensile dovuta. Poichè i lavoratori che avevano richiesto l’ammissione al passivo erano a conoscenza del debito da loro contratto e lo avevano celato, ricorrevano i presupposti per la revocazione della predetta ammissione.

La Curatela regolarmente costituita eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Fiditalia, ritenendo il rimedio limitato ai creditori ammessi.

Il tribunale ha accolto tale eccezione osservando che il D.Lgs. n. 5 del 2006 ha ridisegnato lo strumento della revocazione limitandolo ai soggetti che abbiano partecipato alla procedura culminata nel decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Avvero tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Fiditalia. Ha resistito con controricorso il fallimento. Il Pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta del seguente tenore:

“Il ricorso è inammissibile. La L. Fall., art. 99, nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso il decreto che ha deciso l’impugnazione L. Fall., ex art. 98 (nella specie, l’istanza di revocazione da parte di Fiditalia s.p.a. del provvedimento di ammissione al passivo di alcuni lavoratori subordinati), nulla prevede in ordine all’applicabilità del termine lungo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nel caso di mancata prova della comunicazione. La giurisprudenza di legittimità, in riferimento al testo della L. Fall. anteriore alla riforma dello scorso decennio, ha costantemente affermato l’applicabilità di tale ultima norma (Cass. n. 4606 del 1994; n. 17829 del 2005), enunciando un principio che conserva validità anche successivamente alla novellazione della legge concorsuale (sia pure implicitamente, Cass. n. 6799 del 2012)”.

Avendo riguardo al testo della norma da ultimo richiamata applicabile ratione temporis, detto termine è di sei mesi. Pertanto, poichè il decreto è stato depositato l’8/3/2011 ed il ricorso per cassazione proposto con atto notificato il 6/8-2-2012, a tale ultima data era ampiamente decorso il termine lungo, anche tenendo conto della sospensione dei termini in periodo feriale.

Per questi motivi chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso”.

Il Collegio condivide le conclusioni del sostituto procuratore generale precisando che nella specie è fuori discussione che il giudizio sia stato instaurato dopo d luglio 2009, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 327, essendo stato dichiarato il fallimento il 21/6/2010. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte contro ricorrente da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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