Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23590 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18492-2018 proposto da:

COMUNE DI ORROLI, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 174/01/2018, depositata il 26.2.2018 non notificata, la CTR della Sardegna ha dichiarato inammissibile l’appello del Comune di Orroli nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Cagliari che aveva accolto il ricorso della contribuente su avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2010 sul presupposto della inesistenza di valida procura in capo al difensore dell’appellante.

Il Comune di Orroli ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

Enel Distribuzione s.p.a. non ha spiegato difese.

1.Con il motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando la omessa concessione del termine per la sanatoria della nullità della procura.

Il motivo è fondato.

Premesso che al presente giudizio è certamente applicabile l’art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, atteso che, ai sensi del successivo art. 58, comma 1, esso trova applicazione ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 4.7.2009, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disposizione ivi prevista, secondo cui, quando il giudice rileva “un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore”, deve assegnare “un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”, deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto dell’art. 359 c.p.c. (Cass. n. 19663 del 2016). Ora, indipendentemente dall’ulteriore questione concernente la possibilità che, a seguito della rilevazione del difetto di rappresentanza o assistenza o del vizio di nullità, la regolarizzazione debba avvenire entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., o il giudice possa concedere un termine perentorio per provvedervi (cfr. sul punto le perplessità di Cass. 19663 del 2016, cit., in motivazione), decisivo nella presente fattispecie è che la Corte di merito, rilevato appunto il difetto di rappresentanza, non abbia in alcun modo invitato la parte appellante a rimediarvi, così violando l’art. 182 c.p.c., e, per suo tramite, il più generale dovere di positiva collaborazione fra i soggetti del processo, in un’ottica antifomalistica della casistica di cui la giurisprudenza di legittimità, come ricordato da Cass. S.U. n. 26338 del 2017, si è fatta interprete in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi, ispirandosi all’art. 6, p. 1, CEDU, che tutela il “diritto a un tribunale”. Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla CTR della Sardegna che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Sardegna provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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