Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23590 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26519-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STAIANO SALVATORE, REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della Calabria, emessa il 18/04/2013 e depositata il

15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di S.S. e della Regione Calabria (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 124/04/2013 depositata in data 15/05/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento) emessa per IRAP dovuta dal contribuente (esercente la professione di avvocato) in relazione all’anno d’imposta 2002 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, per mancata produzione, entro il termine ultimo dell’udienza di discussione, dell’autorizzazione alla proposizione dell’atto da parte della Direzione regionale delle Entrate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, non avendo i giudici della C.T.1Z. valutato che l’obbligo di autorizzazione preventiva all’appello, richiamato in sentenza, era stato abolito dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1 lett. c) conv. con modifiche con L. n. 70 del 2010, e comunque non era più operante sin dalla data di istituzione delle,1genzie fiscali, per effetto del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato che “nel processo tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrale e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa in forza del D.M. 28 dicembre 2000 del Ministero dell’economia – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia appellare le sentense ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali” (Cass. SU. 604/2005: Cass.10736/2014; Cass.8196/2015; Cass. 22/2016).

Peraltro, al momento della proposizione dell’appello (atto notificato il “28/05/2010″ e depositato il -24/06/20/0”), il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2 era stato abrogato, per effetto del D.L. n. 40 del 2010, conv. con modifiche con L. n. 70 del 2010.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame del merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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