Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23590 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18622/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria n.174, presso lo

studio dell’avvocato Celere Piero, rappresentata e difesa

dall’avvocato Cesareo Alarindo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Bruno Buozzi n.19, presso lo studio dell’avvocato Carnevali Giorgio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Bongiardo Aldo, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Coca Cola – Hbc Italia S.r.l., Curatela del Fallimento (OMISSIS)

S.p.a., Società Manetti & Roberts;

– intimate –

avverso la sentenza n. 12/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte dichiari

inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.p.a. (OMISSIS) pubblicata il 3/7/2011.

2. A sostegno della decisione, per quel che ancora interessa, è stato affermato:

a) la dedotta trasformazione della s.p.a. (OMISSIS) in “Fondazione (OMISSIS) ” non si è mai perfezionata con conseguente prosecuzione dell’attività commerciale entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. In particolare viene rilevato in fatto che la società dichiarata fallita era stata cancellata dal registro delle imprese dal 3/6/2009 in virtù dell’intervenuta trasformazione in fondazione ma la Delib. di trasformazione era stata dichiarata inefficace con sentenza n. 37 del 2011 del tribunale di Sala Consilina, in ordine alla quale nessuna deduzione, allegazione o prova erano state fornite in ordine alla sua riforma o modifica, con conseguente utilizzabilità della stessa e dell’accertamento di fatti ivi contenuti ex art. 116 c.p.c.. Secondo la parte reclamante la Delib. di trasformazione 27 gennaio 2009 è stata depositata presso la Camera di Commercio l’11/2/2009 ed è stata trascritta il 27/3/2009. Trascorsi due mesi senza opposizioni dei creditori l’iter procedimentale è definitivamente compiuto e la trasformazione perfezionata. Al contrario, la Corte d’Appello ha ritenuto che la trasformazione eterogenea da società di capitali a fondazione abbia effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione. Nel caso di specie, pertanto, l’estinzione della società di capitali deriva dalla cancellazione dal registro delle imprese necessariamente preceduta dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione. Poichè la redazione e approvazione del predetto bilancio non risulta documentata, ciò è sufficiente per non ritenere perfezionata la trasformazione in fondazione. La mera iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione non vale ad esaurire l’iter procedimentale della trasformazione eterogenea.

b) la mancanza dei bilanci dei tre ultimi esercizi costituiscono una base documentale imprescindibile al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, lett. b. La prova è a carico del debitore. Nella specie la parte reclamante ha dedotto di aver sollecitato l’istruzione officiosa da parte del Tribunale, ma risulta una istanza del tutto generica al riguardo senza l’indicazione di alcun mezzo istruttorio.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. (OMISSIS) affidato a tre motivi.. Ha resistito con controricorso la soc. coop. Agricola, creditore istante. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

4. Nel primo motivo viene censurata sia in ordine al vizio di violazione di legge che di difetto motivazionale l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la cancellazione di una società commerciale dal registro delle imprese consegue soltanto all’approvazione del bilancio finale di liquidazione. L’affermazione contrasta con il dettato normativo degli artt. 2500,2500 septies e 2500 opties c.c. e con la circostanza dell’avvenuta attestazione di assenza di opposizioni rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di sala Consilina.

E’ conseguentemente privo di pregio l’argomento utilizzato nella sentenza impugnata ai fini della decorrenza del fenomeno estintivo. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., art. 15, comma 6, nonchè il vizio di motivazione per non avere la Corte d’Appello giustificato la ragione del rigetto dell’istanza istruttoria secondo quanto indicato nella norma violata.

5. Il Collegio condivide integralmente le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale del seguente tenore:

il primo motivo è manifestamente inammissibile.

La sentenza, a conforto della ritenuta sussistenza del presupposto soggettivo del fallimento, ha svolto due autonome e distinte rationes decidendi.

La prima è fondata sulla considerazione che in altro giudizio, promosso dai creditori della società, il Tribunale di Sala Consilina, con la sentenza n. 37/11, ha dichiarato inefficace la delibera di trasformazione della società, senza che l’opponente abbia dimostrato che tale pronuncia era stata impugnata. Tanto è stato giudicato sufficiente a far ritenere mancato il completamento del procedimento di trasformazione e, quindi, sussistente il presupposto soggettivo del fallimento.

La seconda ratio è basata su considerazioni direttamente concernenti il perfezionamento del procedimento di trasformazione, negato sulla scorta di rilievi ulteriori rispetto a quelli oggetto della prima (essenzialmente concernenti la mancata redazione del bilancio finale di liquidazione e la rilevanza di tale adempimento).

Il motivo in esame in nessun modo ed in nessun punto censura la prima ratio, con conseguente inammissibilità del mezzo. Peraltro, anche in riferimento alla seconda (ed alla sentenza nel suo complesso) le censure si connotano per l’assoluta genericità ed assertività e per la mancanza di una critica delle argomentazioni svolte dalla sentenza, soltanto apoditticamente ritenute inesatte. Tali rilievi vanno reiterati in relazione al secondo motivo, che ha ad oggetto la sentenza nella parte in cui ha rigettato “l’istanza istruttoria”, censurata senza neanche indicare in cosa fosse consistita tale “istanza”, ciò che è sufficiente ad evidenziare la manifesta inammissibilità della censura.

La sentenza riferisce, peraltro, che la ricorrente aveva chiesto l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio, riservata, come è noto, al potere discrezionale del giudice del merito, il quale, nella specie, ha anche ampiamente esplicitato le ragioni della mancata ammissione, con conseguente incensurabilità in questa sede di detta determinazione (Cass. n. 17399 del 2015).

Di lampante evidenza è, infine, l’inammissibilità della censura con cui la ricorrente si limita a denunciare assertivamente la pretesa violazione della L. Fall., art. 1,comma 2, lett. b), senza niente altro aggiungere e senza chiarire tale apodittica affermazione. L’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso”.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 7000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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