Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2359 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29427-2014 proposto da:

C.F., V.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ORLANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA già TORO ASSICURAZIONI SPA, in persona dei

legali rappresentanti procuratori speciali pro – tempore Dott.

P.V. e Dott. D.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO TROIANIELLO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

E.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2906/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9 maggio-25 giugno 2014 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da V.C. e C.F. avverso sentenza del 14 novembre 2006 con cui il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, aveva parzialmente accolto la domanda dei suddetti di condanna di E.G. e Toro Assicurazioni S.p.A. al risarcimento per i danni a loro derivati dalla perdita del figlio V.A. in un sinistro stradale del (OMISSIS), in cui il loro figlio si era scontrato in motocicletta con un’auto di cui era proprietario e conducente l’ E., assicurato con Toro Assicurazioni S.p.A. Gli appellanti avevano impugnato la sentenza di primo grado per omessa liquidazione del danno biologico proprio per la perdita del figlio, omessa liquidazione del danno esistenziale proprio, omessa liquidazione del danno biologico e del danno morale jure successionis, nonchè per la quantificazione del danno patrimoniale da perdita degli apporti economici del figlio.

2. Hanno presentato ricorso V.C. e C.F. sulla base di tre motivi, da cui si difende con controricorso Generali Italia S.p.A. – già Toro Assicurazioni S.p.A. -, la quale ha presentato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 II primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’appello affermato che il giudice di prime cure aveva liquidato per ogni genitore un risarcimento di Euro 203.874 per il danno morale e il danno esistenziale, laddove, invece, il Tribunale aveva riconosciuto Euro 147.839,92 complessivi come importo risarcitorio, di ciò dando atto nello svolgimento del processo la stessa corte territoriale. Tale errore ad avviso dei ricorrenti “inficia l’intero iter logico decisionale”: senza di esso la corte avrebbe dovuto accogliere l’appello, considerato che lo ha respinto ritenendo “equa e giusta la somma liquidata”.

Il motivo non ha consistenza, perchè in realtà l’importo che era stato liquidato complessivamente dal giudice di primo grado ammontava proprio a Euro 147.839,92 come sorte, avendo il giudice di primo grado ritenuto che vi fosse stata una corresponsabilità per il sinistro al 60% in capo al de cuius. L’avere quindi il giudice d’appello indicato la somma esatta laddove descrive lo svolgimento del processo (pagina 2 della motivazione) e l’averla poi “trasformata” nell’erroneo importo di Euro 203.874 per ciascuno dei genitori del defunto (nei “Motivi della decisione”, pagine 3-4) costituisce un contrasto originato da un mero errore materiale non di percezione, bensì di scrittura nella trascrizione del contenuto della sentenza di Tribunale, refuso che, visto poi il complessivo tessuto motivazionale della sentenza impugnata, non ha inciso in alcun modo sulla formazione della decisione.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c.: il giudice d’appello ha negato il danno biologico ai genitori per difetto di prova, laddove invece “è stata raggiunta la prova” mediante le testimonianze assunte in primo grado. Inoltre il giudice d’appello avrebbe dovuto condannare la controparte a risarcire agli appellanti il danno biologico e il danno morale del deceduto jure successionis, perchè “la morte non fu istantanea ma sopraggiunse in un momento successivo al sinistro”.

Il motivo comprende evidentemente due diverse censure.

3.2.1 La prima censura viene proposta come violazione di legge, ma, a ben guardare, deve essere riqualificata come vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che, in sostanza, i ricorrenti lamentano l’omesso esame del fatto della lesione all’integrità psichica che essi avrebbero subito in conseguenza della perdita del figlio, nonostante gli esiti delle prove testimoniali che sarebbero stati riconosciuti anche dal giudice di primo grado (che pure non concesse loro il risarcimento).

Invero, la motivazione offerta in proposito dalla corte territoriale è meramente astratta e assertiva, e dunque apparente. Viene soltanto affermato che “merita di essere condivisa la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio. Non ricorre infatti la prova che gli appellanti abbiano subito una effettiva compromissione dello stato di salute in ragione della morte del congiunto. Invero, se non può dubitarsi della possibilità in astratto che dalla perdita di uno stretto congiunto possa derivare la compromissione della integrità psico – fisica del parente superstite, in concreto è necessario che siano forniti elementi comprovanti che il turbamento per la perdita abbia determinato un pregiudizio di carattere permanente che si concretizzi in un disturbo della personalità o in disturbi fisici e psichici, tali da incidere in maniera non transitoria sulle complessive condizioni di salute” (motivazione, pagina 5). E qui si ferma la corte territoriale.

Il passo motivazionale appena trascritto si colloca, allora, su un piano meramente astratto, senza scendere all’esame di nessuno degli elementi probatori addotti per negarne o per ammetterne l’incidenza. Si tratta, dunque, di un assetto del tutto generico, che, in realtà, si “appoggia”, implicitamente ma integralmente, sulla decisione di primo grado. La condivisione della valutazione espressa nella sentenza impugnata non esonera il giudice d’appello dal fornire sul punto una motivazione concreta e specifica, per confutare il gravame, se questo viene correttamente conformato, ovvero mette in discussione in modo sufficientemente dettagliato e perspicuo quanto ritenuto dal primo giudice. E la corte territoriale, nel caso de quo, non ha negato la specificità del gravame attestandosi quindi al livello di rito, bensì è scesa nel merito, per formulare però, come si è appena visto, alcune enunciazioni che costituiscono asserti del tutto generici, senza confrontarsi realmente con il suo contenuto.

La censura, pertanto, risulta fondata.

3.2.2 In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la mancata condanna di controparte a risarcire loro il danno biologico e il danno morale del figlio deceduto jure successionis. Si limitano peraltro i ricorrenti ad asserire che nella sentenza penale pronunciata sul fatto dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, in data 9 marzo 2001 “è chiaramente statuito che la morte non fu istantanea ma sopraggiunse in un momento successivo al sinistro”, aggiungendo il richiamo di giurisprudenza di questa Suprema Corte sul c.d. danno catastrofale. Non contrasta, quindi, realmente la critica con il contenuto della sentenza impugnata, che ha rilevato come il de cuius “decedeva…a causa delle gravissime lesioni subite nel percorso dal luogo di sinistro ((OMISSIS)) all’Ospedale (OMISSIS), ove giungeva cadavere, sicchè non è decorso un apprezzabile lasso di tempo dall’sinistro, tale da indurre ragionevolmente a ritenere che nel predetto periodo di tempo, intercorrente tra il sinistro e quello della morte, il danno biologico e morale subiti siano entrati a far parte del suo patrimonio sotto forma di equivalente pecuniario” (motivazione, pagina 5). E ciò d’altronde combacia in sostanza con quanto gli stessi ricorrenti hanno esposto nella premessa in fatto del ricorso, e cioè che il de cuius era morto entro lo stesso giorno del sinistro, che questo si era verificato già alle 17.20 circa e che nel sinistro il loro figlio “riportava lesioni gravissime e, sebbene soccorso dei passanti… e trasportato poi in ambulanza presso l’ospedale (OMISSIS), decedeva risultando vane le cure ed i tentativi di rianimarlo”. La corte territoriale ha dunque deciso in conformità con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, che indica il parametro per la determinazione del quantum di un danno non patrimoniale ereditabile proprio nella dimensione temporale della sopravvivenza al sinistro durante la quale il de cuius patisce il danno (da ultimo cfr. Cass. sez. 3, 18 gennaio 2016 n. 679, per cui il quantum del danno biologico spettante agli eredi “va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato”; e per un’ipotesi proprio di decesso a seguito di un determinato lasso di tempo dal fatto illecito che l’ha causato, tra gli arresti più recenti v. l’analogo insegnamento di Cass. sez. 3, 30 ottobre 2009 n. 23053).

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., comma 2, lamentando che il giudice d’appello non ha rimodulato il quantum del lucro cessante (Euro 60.000 complessivi, computati entro il totale di Euro 147.839,92), non correggendo, in violazione della suddetta norma, il criterio che il giudice di prime cure aveva adottato per determinare l’importo, cioè cinque anni di stipendio del de cuius, sul presupposto che, avendo quest’ultimo 25 anni quando morì, sarebbe vissuto in casa dei genitori per altri cinque anni. Ad avviso del ricorrente, invece, avrebbe dovuto esser calcolato lo stipendio del figlio in rapporto all’aspettativa di vita media dei genitori, e dunque 20 anni per il padre (cinquantacinquenne all’epoca del sinistro) e 25 anni per la madre (cinquantenne a tale epoca).

La censura è infondata: il criterio addotto non corrisponde all’applicazione dell’art. 2056 c.c., comma 2, come i ricorrenti mirano a dimostrare, bensì si fonda su un asserto fattuale, e cioè che il figlio non avrebbe mai lasciato la casa dei genitori fino alla morte di questi ultimi. Oltre a non essere, chiaramente, conforme alla comune esperienza (consolidato è l’insegnamento di questa Suprema Corte nel senso che il lucro cessante rappresentato dalla perdita di apporto economico dal congiunto si accerta attraverso una valutazione, rapportata alle caratteristiche del caso concreto, dei dati evincibili dal notorio e dalla comune esperienza: Cass. sez. 3, 25 agosto 2006 n. 18490, Cass. sez. 3, 19 agosto 2003 n. 12124, Cass. sez. 3, 25 marzo 2002 n. 4205, Cass. sez. 3, 14 febbraio 2000 n. 1637, Cass. sez. 3,22 febbraio 1995 n. 1959), tale asserto conduce la doglianza su un inammissibile piano fattuale, così da chiedere, in effetti, al giudice di legittimità di “revisionare” il quantum del lucro cessante concretamente determinato nel caso di specie dal giudice di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla prima censura del secondo motivo, per cui limitatamente ad essa deve essere cassata la sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui si rimette pure la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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