Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2359 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 07/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8751/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– ricorrente –

contro

S.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ACCORDINO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE ACCORDINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Formulando quattro motivi di impugnazione, il Ministero della Salute ricorre per la cassazione della decisione n. 68/2017, pubblicata il 13/01/2017, della Corte d’Appello di Bologna che, riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza del 12/06/2016, lo aveva condannato al risarcimento dei danni lamentati da S.F..

Resiste con controricorso S.F..

Quest’ultimo, nel (OMISSIS), durante il ricovero presso l’ospedale di (OMISSIS), a seguito di alcune trasfusioni di albumina, asseriva di essere era stato contagiato da HCV, ed aveva ottenuto dal giudice del lavoro di Piacenza, con sentenza confermata in appello, l’indennizzo ex lege n. 210 del 1992.

La richiesta risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della salute dinanzi al Tribunale di Piacenza veniva respinta, con sentenza del 12/06/2006, per l’assenza di prova del nesso di causa tra la trasfusione di albumina eseguita durante il ricovero ospedaliero e l’infezione da cui S.F. risultava affetto.

La Corte d’appello di Bologna, in sede di gravame proposto da quest’ultimo, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione riformava la decisione di prime cure; riteneva errato da parte del giudice di primo grado il non avere attribuito alcun rilievo probatorio alle decisioni che, ai fini dell’indennizzo, avevano accertato ed affermato la sussistenza del nesso di causa tra le trasfusioni di albumina e l’infezione da HCV, e censurava per inadeguatezza la valutazione della CTU che aveva ritenuto, nel caso in questione, la trasmissione del virus HCV per via venosa da emoderivati la più probabile causa di contagio; considerava provata la sussistenza del nesso di causa tra l’omesso assolvimento degli obblighi di vigilanza e controllo del Ministero della Salute, le trasfusioni di albumina umana e l’insorgenza dell’infezione da HCV; condannava, pertanto, il Ministero della Salute a pagare all’appellante la somma di Euro 58.493,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente del 18% e di Euro 3456,00 per invalidità temporanea totale e parziale, oltre alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e a quelle della CTU del primo grado.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISONE

1) Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero della salute rimprovera al giudice a quo di avere violato e falsamente applicato gli artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c., nonchè i principi di cui alla L. 4 maggio 1990, n. 107 e dei relativi decreti attuativi (in particolare i decreti ministeriali 21/07/1990, 15/01/1991, 22/04/1996, 08/08/1997, 29/03/1999, 07/09/2000 nonchè la circolare n. 17 del 30/10/2000).

Ciò che, in particolare, il ricorrente ritiene errato è che, per fondare il giudizio di responsabilità omissiva, il giudicante abbia attribuito esclusivo rilievo: a) alla mancata risposta da parte dell’Ospedale di (OMISSIS) circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in tema di controllo, programmazione e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione di sangue; b) alla giurisprudenza formatasi sui danni da emotrasfusioni praticate prima della entrata in vigore della L. n. 107 del 1990 e del D.M. 21 luglio 1990. Dopo l’adozione di tali provvedimenti normativi – che prescrivevano a carico dei somministranti l’obbligo di preventivo controllo di ogni unità di sangue dei donatori – era, difatti, da escludersi la ricorrenza di una responsabilità omissiva ministeriale; la stessa CTU, dal suo canto, aveva dato atto che il Ministero aveva impartito tutte le direttive necessarie ed aveva esercitato i necessari controlli.

Ritenendola una questione di particolare importanza, il ricorrente chiede altresì la rimessione della questione alle Sezioni unite, in modo da affermare un principio di diritto applicabile ai giudizi pendenti.

2) Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il Ministero della salute censura la sentenza per error in procedendo per non avere dato atto delle specifiche eccezioni con cui aveva contestato la ricorrenza di una propria responsabilità omissiva.

3) Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il Ministero della salute rimprovera, sotto altro aspetto, al giudice a quo di non avere esaminato la medesima questione della insussistenza della sua responsabilità omissiva. Il ricorrente denuncia la sentenza della corte territoriale per omessa pronuncia, per avere completamente omesso di pronunciare sulla eccezione con cui aveva dimostrato di non essere stato inerte, ma di aver fornito alle strutture del SSN le direttive circa l’uso del sangue e degli emoderivati.

4) I primi tre motivi, per questioni e struttura, attengono allo stesso nodo problematico (violazioni di legge, assolute carenze motivazionali ed errores in procedendo riguardanti il fatto centrale e comune della non ricorrenza di alcuna responsabilità omissiva in capo al Ministero) e, pertanto, possono formare oggetto di trattazione unitaria.

La questione da indagare risulta quella dell’obbligo a carico del Ministero di evitare il contagio e dell’effettiva possibilità di adempierlo.

La prescrizione di misure precauzionali a livello di normazione primaria o secondaria, così come sul piano provvedimentale, di cui il Ministero ha inteso avvalersi per dimostrare la propria mancanza di responsabilità, indica in maniera inequivoca che sono state accertate le potenzialità di rischio insite nell’attività trasfusionale di sangue ed emoderivati – compresa l’albumina, per cui è causa – ove non sottoposti ad adeguati controlli.

Al fine di individuare il nesso di derivazione causale tra condotta ed evento, vengono astrattamente in considerazione i seguenti criteri:

a) la condicio sine qua non, per la quale “un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo”;

b) la causalità efficiente, desumibile dell’art. 41 c.p., comma 2, per il quale l’evento va attribuito all’autore di una condotta sopravvenuta, se questa risulti tale da rendere irrilevanti le cause preesistenti;

c) la regolarità causale, secondo cui si risponde solo delle conseguenze che appaiono sufficientemente probabili al momento in cui il responsabile ha agito, con esclusione di responsabilità per le conseguenze atipiche o del tutto improbabili.

Tali criteri generali sono stati oggetto di affinamento in sede giurisprudenziale, soprattutto con riferimento alla responsabilità omissiva, per accertare la quale la giurisprudenza ricorre:

d) all’enunciato controfattuale, ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa omessa avrebbe consentito, secondo la regola sincretica del più probabile che non, di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno (cfr., tra le molte conformi, Cass. 27/09/2018, n. 23197; Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 19/11/2004, n. 21894).

e) alla teoria dello scopo della norma violata (sovente applicata in sinergia con quella dell’aumento del rischio tipico), per cui la relazione probabilistica, astrattamente considerata, tra comportamento ed evento dannoso va ricostruita, prescindendo del tutto da ogni valutazione di prevedibilità soggettiva dell’evento, (anche) sulla base dello scopo della norma violata (in termini, alla luce degli insegnamenti di autorevole dottrina, Cass. 16/10/2007, n. 21619).

Proprio facendo ricorso a tale ultimo criterio, la Corte territoriale, con una motivazione corretta e dando prova di averne fatto buon governo, ha ritenuto, in premessa, integrato il nesso eziologico tra condotta omessa ed evento, esplicitando, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi, in parte qua, dalle conclusioni della CTU. Lo scopo delle norme era quello di evitare il rischio di un generico danno alla salute, comprensivo di qualsiasi lesione conseguente a trasfusione o assunzione di emoderivati infetti; a tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tendeva a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume decisivo rilievo sul piano probabilistico, e permette di ritenere presuntivamente provato il nesso di causalità (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582).

Le censure, pertanto, non meritano accoglimento sotto il profilo della contestazione del nesso di derivazione causale tra condotta (omessa) ed evento di danno.

Sotto il diverso (e pur contestato) aspetto della colpevolezza di tale comportamento, si osserva che, delle prescrizioni di condotta poc’anzi evidenziate, devono farsi carico tutti coloro che, in concreto, esercitano l’attività trasfusionale, ma così come l’osservanza della disciplina dell’attività esercitata non è sempre sufficiente in sè ad escludere la responsabilità, allo stesso modo, considerando l’interesse che le norme tendono a realizzare, il Ministero, in quanto titolare di una posizione apicale in termini di controllo, organizzazione e vigilanza sulla produzione e distribuzione del sangue umano ed in generale degli emoderivati – a scopo terapeutico, non si può limitare a farsi carico di un’attività di normazione e di fissazione di direttive, ma è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, al fine di vigilare attentamente sulla loro preparazione e sulla loro utilizzazione nonchè sul concreto rispetto della disciplina precauzionale da parte dei destinatari.

Come già stabilito da questa Corte, ciò postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per assolvere ai compiti attribuiti alla P.A. (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581). Dal Ministero, in altri termini, sul piano dell’elemento soggettivo dell’illecito, si esigono controlli efficienti e costanti, oltre all’adozione di tutte le cautele possibili al fine di escludere che un contagio si verifichi proprio a seguito di controlli poco efficienti o per la mancata verifica che le cautele prescritte siano in concreto adottate.

4) Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero della salute imputa al giudice a quo di avere violato e falsamente applicato gli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e l’art. 2043 c.c..

La sentenza sarebbe errata, secondo il Ministero ricorrente, anche nella parte in cui ha riconosciuto la ricorrenza del nesso causale tra i danni lamentati e le trasfusioni somministrate nel 2001, utilizzando le prove raccolte nel procedimento per ottenere l’indennizzo e riferendo passi inesatti della CTU estrapolati dal contesto, dai quali si sarebbero evinti, invece, la pacifica esclusione di qualsiasi sua responsabilità omissiva e il rilievo della possibile contaminazione virale del plasma dovuto ad agenti infettivi.

Ritenendola una questione di particolare importanza il ricorrente chiede altresì la rimessione della questione alle Sezioni unite, in modo da affermare un principio di ragionevole limitazione della responsabilità del ministero per i danni da emotrasfusione.

6) Il motivo non merita accoglimento.

Queste le ragioni.

Va in primo luogo ribadito che risponde ad un orientamento consolidato la possibilità che il giudice di merito utilizzi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione.

Non solo: con specifico riguardo all’accertamento del diritto all’indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, questa Corte ritiene che la sentenza emessa nei confronti del Ministero della Salute non abbia efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del danno solo ove quest’ultimo si svolga tra soggetti diversi, assumendo in tal caso “valore di indizio, soggetto alla libera valutazione del giudice” (Cass. 16/05/2017, n. 12009).

Nel caso di specie, invece, la pretesa risarcitoria del ricorrente risulta indirizzata nei confronti proprio del Ministero della Salute, dunque dello stesso soggetto già convenuto in giudizio per il riconoscimento dell’indennizzo, riscontrandosi, pertanto quella identità di parti che costituisce presupposto indispensabile perchè possa ravvisarsi il fenomeno del giudicato esterno (Cass. 05/10/2018, n. 24523).

Perciò, la critica del ricorrente non coglie nel segno quando rimprovera alla sentenza impugnata di avere utilizzato non correttamente accertamenti eseguiti in un altro giudizio.

Peraltro, la decisione si è avvalsa anche delle valutazioni emerse dalle consulenze tecniche, sia di quelle d’ufficio che di quella di parte, le quali non avevano potuto accertare con certezza che S.F. avesse contratto l’HCV a causa della trasfusione di albumina, perchè da decenni considerato l’emoderivato più sicuro, ma l’avevano ritenuta la causa più probabile in ragione: a) della compatibilità tra i tempi di sieroconversione e l’insorgenza dell’infezione; b) del rischio che la persona trasfusa con albumina contraesse infezioni virali, e particolarmente l’HCV, tanto che, a partire dal 2005, il foglio illustrativo delle case farmaceutiche riportava un avvertimento in tal senso; c) della mancata prova che l’albumina somministrata fosse conforme alla normativa vigente.

Ciò stando, le censure formulate dal ricorrente si risolvono in una richiesta di sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità quanto ai convincimenti che il giudice a quo ha tratto dalle relazioni peritali esaminate. Il Ministero ne ha riprodotto soltanto alcuni passaggi, sostanzialmente non corredandoli di notazioni critiche specifiche, difettanti vieppiù di ogni decisività, adombrandone l’avvenuto travisamento da parte del giudicante.

Va ricordato, però, che la CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e che comunque spetta in via esclusiva al giudice di merito decidere cosa porre a fondamento del proprio convincimento, quale ricostruzione circostanziale eventualmente privilegiare, purchè renda intellegibili le ragioni della propria decisione.

In conclusione, il ragionamento della Corte di merito non merita censure: ha applicato la regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale nel processo civile, la quale – secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, è quella della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, n. 576). Il giudice a quo ha concluso, infatti, secondo la regola della riferibilità causale dell’evento all’ipotetico responsabile, per la responsabilità del Ministero, essendo “più probabile (che non)” che il contagio non potesse essere attribuito ad altre cause, data la presenza di fattori che probabilisticamente lo riconducevano al comportamento omissivo del Ministero e per l’assenza di fattori che lo rapportassero, invece, ad altra causa.

Peraltro, va aggiunto, che il Ministero ha incentrato il proprio apparato difensivo sulla negazione a suo carico di qualsiasi obbligo di controllo sull’emoderivato, ma non ha svolto nel giudizio d’appello alcuna argomentazione difensiva – o almeno non ne ha messo a parte questa Corte, al fine di valutarne la decisività e l’efficacia – volta a contestare in maniera efficace che l’infezione da HCV derivasse da una causa diversa da quella del contagio con emoderivato infetto.

7) Ne consegue il rigetto del ricorso.

8) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9) Si dà atto che non ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero della Salute al pagamento di Euro 3.200,00 a favore del controricorrente per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto che non è dovuto il doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA