Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2359 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1515-2019 proposto da:

G.S., in proprio e nella qualità di socio

accomandatario della ditta SICILAUTO SAS, G.G., in

proprio e nella qualità di socio accomandante della ditta SICILAUTO

SAS, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi

dall’Avvocato FRANCESCO MANGIONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2005;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente, rigettando preliminarmente l’eccezione relativa alla delega di firma, del tutto legittima, anche per quanto riguarda la sottoscrizione apposta con riproduzione meccanica nel pieno rispetto delle disposizioni normative, mentre, nel merito, affermava che la società, di cui i ricorrenti sono socio accomandante e accomandatario e che esercita attività di compravendita di automobili, aveva indebitamente creato un credito IVA omettendo di considerare gli acquisti di autovetture quali operazioni intracomunitarie;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e il 7 dicembre 2020 depositava memoria che, in quanto tardiva, è inammissibile, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e in particolare l’illegittimità dell’avviso di accertamento (OMISSIS) per errore sulla persona destinataria dell’atto impugnato con conseguente suo difetto di legittimazione passiva, perchè destinatario dell’avviso di accertamento è la società in quanto esclusivo e distinto soggetto passivo dell’imposta;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti circa la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per sottoscrizione dei relativi atti da parte di funzionario senza idonea delega in quanto l’ordine di servizio è stato esibito in maniera incompleta e comunque la delega è limitata all’assenza del direttore provinciale, e dunque non è valida per tutte le ipotesi;

ritenuto che entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto entrambi attengono al merito della controversia sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, sono inammissibili in quanto:

ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. n. 8425 del 2020; Cass. n. 8009 del 2019);

in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 Cost., comma 1, n. 3, – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020);

va dichiarato inammissibile il ricorso i cui motivi di impugnazione si risolvano in un indistinto coacervo di elementi di fatto e vaghe menzioni di normative, spesso neppure individuate in maniera scientifica, prive di adeguato supporto argomentativo sull’erroneità della loro applicazione e sull’individuazione dell’interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte, a meno di una invece non consentita interpolazione ed integrazione dell’atto di parte, la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza (Cass. n. 18066 del 2020);

l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019; 24035 del 2018) o che lamentino insufficiente o contraddittoria motivazione, in quanto quest’ultimo profilo di doglianza non integra più – a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 de 2012, – un valido motivo di ricorso per Cassazione (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018);

ritenuto che i motivi di impugnazione sono entrambi inammissibili sia per difetto di chiarezza in quanto sono denunciati promiscuamente i vizi di motivazione accanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, sia perchè il vizio di motivazione non è più denunciabile con il ricorso per Cassazione (se non lamentando una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che non è dato riscontrare nel caso di specie, dal momento che la sentenza della CTR è assistita da una congrua e ragionevole motivazione), sia infine per difetto di autosufficienza, in quanto non è riportato, quanto al primo motivo di impugnazione, l’avviso di accertamento e, quanto al secondo, la delega.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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