Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2359 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2359 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17580-2012 proposto da:
BARONE FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO,
(Studio Legale Vinti & Associati), rappresentato e difeso dagli avvocati
NAPOLI MAURIZIO, BARONE VALERIO giusta procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

COlitt017.COITC11te

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 175/48/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 26/05/2011,
depositata V01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 17580 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.133/27/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Barone Ferruccio- ed ha così confermato l’avviso di classamento di
unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento, sia per ciò che concerne la censurata carenza di motivazione, sia per ciò
che concerne il rispetto della procedura prevista dalla legge. In specie, per ciò che
concerne la lamentata carenza di motivazione doveva farsi applicazione de
consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di motivazione
dell’avviso è rispettato quanto l’atto vale a delimitare l’ambito delle ragioni
adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa, sicchè è necessario e sufficiente che
l’avviso indichi il maggior valore accertato, con riserva alla fase contenziosa
dell’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria
pretesa. Considerato che —nella specie di causa- la attribuzione della rendita catastale
all’immobile in considerazione appariva corrispondere alla corretta applicazione del
criterio indicato dall’art.3 comma 58 della legge n.662/1996, il provvedimento
doveva essere confermato.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 della legge
n.241/1990 e dell’art.7 della legge n.21212000, oltre che dei principi generali in
materia di motivazione degli atti catastali) la ricorrente —dopo avere premesso che il

riclassamento prende avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con
apposito procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte
dell’Agenzia- censura la decisione (tra l’altro) per avere erroneamente omesso di
considerare che l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi
dato conto delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita
catastale dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta da entrambi gli atti difensivi di parte che l’avviso dell’Agenzia del Territorio
appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verific
degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una
serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR I
dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,

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menzionato art.58 della legge n.662/1996 prevede in particolare che il processo di

riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di meritoappare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,

13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutat
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso appare
manifestamente fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo
l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questioneapparendo già dagli atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio
di diritto dianzi trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.

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Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del

Roma, 10 aprile 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

“rinunciare” al ricorso iscritto come introduttivo della presente causa (alla luce
dell’orientamento ormai assunto dalla Suprema Corte sulla questione concernente,
come altre, anche la presente controversia);
ritenuto che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta notificato alle
altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica comunque una
dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta con il ricorso per
cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per sopravvenuta
carenza di interesse,
che le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione
della parte intimata,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013

Depositata in Cancelleria

che la parte ricorrente, con atto di data 23.09.2013 ha comunicato di voler

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