Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2359 del 01/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2018, (ud. 10/01/2018, dep.01/02/2018),  n. 2539

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento indirizzato alla Polisportiva Racing Team per la ripresa a tassazione di IVA, Ires e IRAP per l’anno 2008. Secondo la CTR la notifica era stata fatta a soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente risultante dall’atto costituito e non poteva quindi ritenersi valida.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo si deduce il vizio di insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe omesso di considerare che il T.F. era il rappresentante, formale o de facto, della Polisportiva, tanto risultando dal verbale assembleare e dal comportamento di ingerenza nell’amministrazione dell’associazione tenuto dallo stesso nel corso della verifica fiscale.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 145 c.p.c., e dell’art. 1398 c.c..

I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

Ed invero, occorre premettere che nelle società di persone la rappresentanza spetta a chi ha l’amministrazione anche di fatto della società ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 62 – v. Cass. n. 15742/2014, Cass. n. 15926/2014 -. Tale disposizione afferma, in particolare, che la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l’amministrazione anche di fatto. E’ poi l’art. 145 c.p.c., comma 2, a sancire che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui all’art. 36 c.c. e ss., si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19, comma 2, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Va aggiunto che l’art. 145 c.p.c., e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma).

Occorre infine rammentare che nella giurisprudenza di questa Corte è fermo il riconoscimento del principio dell’apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell’esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonchè della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente) (Cass. n. 1451/2015). Peraltro tale principio dell’apparenza colpevole non può applicarsi quando la legge imponga l’uso di strumenti di pubblicità legale, proprio perchè tali strumenti sono concepiti e fruibili da tutti come mezzo per rendere conoscibile erga omnes l’identità dei soggetti ed i poteri loro conferiti.

Va ancora aggiunto che nei confronti dell’associazione non riconosciuta non vi è alcun onere di registrazione presso il Registro delle persone giuridiche, regionale o nazionale (D.P.R. n. 361 del 2000).

Orbene, fermi i superiori principi, risulta evidente che la CTR ha omesso di esaminare la rilevanza degli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’esistenza in capo al T. di un potere di rappresentanza dell’associazione sportiva, nascente dal verbale assembleare da questi consegnato e/o dall’avere questi presenziato alla verifica fiscale, sottoscritto il processo verbale di constatazione e prodotto la documentazione contabile relativa all’associazione. La ponderazione di siffatti elementi avrebbe, infatti, per l’un verso consentito di appurare l’esistenza in capo al suddetto di un potere gestorio riconducibile all’associazione sportiva idoneo a superare il diverso avviso assunto dalla CTR e, per altro verso, avrebbe consentito di verificare se il T. avesse dato luogo, con il suo contegno, ad un’apparenza colpevole idonea a giustificare l’apparente rappresentanza del medesimo rispetto all’associazione sportiva. Ha poi errato, in ogni caso, la CTR nel non verificare la natura giuridica -associazione riconosciuta o non riconosciuta – dell’associazione sportiva destinataria dell’avviso di accertamento poichè tale accertamento avrebbe consentito di lumeggiare proprio sulla ritualità o meno della notifica eseguita nei confronti del T..

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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